Corte costituzionale
Ordinanza n. 271/2001
Corte cost., ord. 19 luglio 2001, n. 271
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 271/2001
- Data di deposito
- 19 luglio 2001
- Data di decisione
- 5 luglio 2001
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:271
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione del Senato della Repubblica del 31 maggio 2000
Parametri
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 68, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 26452
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma (ufficio 17.mo), nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione di insindacabilità adottata dall'Assemblea il 31 maggio 2000, con riferimento al procedimento penale a carico di un senatore per il reato di diffamazione. Sussistono, infatti, la materia di un conflitto e i requisiti soggettivo e oggettivo, come richiesto dalle norme ai fini dell'ammissibilità del ricorso, dal momento che sia il ricorrente Giudice dell'udienza preliminare, sia il Senato della Repubblica sono legittimati, rispettivamente, a sollevare il conflitto e ad esser parte del conflitto e che l'autorità giudiziaria ricorrente denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita dalla indicata deliberazione parlamentare.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Roma, ufficio 17o, nei confronti del Senato della Repubblica con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Roma, ufficio 17o, ricorrente;
b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze