Corte costituzionale

Ordinanza n. 271/2001

Corte cost., ord. 19 luglio 2001, n. 271

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
271/2001
Data di deposito
19 luglio 2001
Data di decisione
5 luglio 2001
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:271

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione del Senato della Repubblica del 31 maggio 2000

Parametri

  • art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 68, comma 1, Costituzione

Massime

Massima n. 26452

E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma (ufficio 17.mo), nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione di insindacabilità adottata dall'Assemblea il 31 maggio 2000, con riferimento al procedimento penale a carico di un senatore per il reato di diffamazione. Sussistono, infatti, la materia di un conflitto e i requisiti soggettivo e oggettivo, come richiesto dalle norme ai fini dell'ammissibilità del ricorso, dal momento che sia il ricorrente Giudice dell'udienza preliminare, sia il Senato della Repubblica sono legittimati, rispettivamente, a sollevare il conflitto e ad esser parte del conflitto e che l'autorità giudiziaria ricorrente denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita dalla indicata deliberazione parlamentare.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Roma, ufficio 17o, nei confronti del Senato della Repubblica con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Roma, ufficio 17o, ricorrente;

b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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