Corte costituzionale

Ordinanza n. 270/2001

Corte cost., ord. 19 luglio 2001, n. 270

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
270/2001
Data di deposito
19 luglio 2001
Data di decisione
5 luglio 2001
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:270

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione del Senato della Repubblica del 31 maggio 2000

Parametri

  • art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 68, comma 1, Costituzione

Massime

Massima n. 26451

E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma, IV sezione penale, nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione di insindacabilità adottata dall'Assemblea parlamentare il 31 maggio 2000 con riferimento al procedimento penale a carico di un proprio componente per il reato di diffamazione. Sussistono, infatti, la materia di un conflitto e i requisiti soggettivo e oggettivo, come richiesto dalle norme ai fini dell'ammissibilità del ricorso, dal momento che tanto il Tribunale ricorrente quanto il Senato della Repubblica sono legittimati rispettivamente a sollevare il conflitto e ad essere parte del conflitto e che il ricorrente denuncia la illegittima menomazione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita dalla deliberazione parlamentare indicata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di Roma, IV sezione penale, nei confronti del Senato della Repubblica con l'atto introduttivo indicato in epigrafe.

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al tribunale di Roma, IV sezione penale, ricorrente;

b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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