Corte costituzionale
Ordinanza n. 268/2001
Corte cost., ord. 19 luglio 2001, n. 268
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 268/2001
- Data di deposito
- 19 luglio 2001
- Data di decisione
- 5 luglio 2001
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:268
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 9, legge n. 191 del 16 giugno 1998
- art. 3, comma 7, legge n. 127 del 15 maggio 1997
Parametri
Massime
Massima n. 26447
Avendo il rimettente sufficientemente motivato, sia pur in modo conciso, in ordine al criterio giurisprudenziale che consente l'applicazione dello 'ius superveniens' ad una fase autonoma del corso di un procedimento amministrativo (nella specie, fasi di formazione e approvazione della graduatoria di merito nella procedura concorsuale), va rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata, in punto di rilevanza, dalla difesa erariale. M.F.
Massima n. 26448
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, il quale, in tema di procedura concorsuale per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni, introduce il criterio della preferenza del candidato più giovane di età in caso di parità di punteggio per titoli ed esami, così capovolgendo la normativa previgente che accordava la preferenza al candidato più anziano. Infatti, la censura sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per la mancata previsione di una disciplina transitoria a tutela dell'affidamento nella sicurezza giuridica, non è adeguatamente motivata. M.F.
Massima n. 26449
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge n. 127 del 1997, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge n. 191 del 1998, censurato, per violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto verrebbe capovolto, senza che vi soccorra un'adeguata giustificazione, un criterio "fondamentale nei pubblici concorsi" quale quello della preferenza, a parità di altri titoli, accordata al candidato con la maggiore età. Infatti, posto il principio che rientra nella discrezionalità del legislatore fissare i requisiti attinenti all'età dei concorrenti, purchè non in modo arbitrario o irragionevole, la disposizione censurata, volta a perseguire, nel quadro della privatizzazione del pubblico impiego, un ampio rinnovamento del personale amministrativo, sì da garantire un servizio più efficiente e duraturo, non è arbitraria né irragionevole. - V. la richiamata sentenza n. 466/1997 in tema di discrezionalità del legislatore. M.F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e leggi 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe;
2) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della stessa legge n. 127 del 1997, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge n. 191 del 1998, sollevata, in riferimento al medesimo parametro costituzionale, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza di cui inepigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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