Corte costituzionale

Ordinanza n. 268/2001

Corte cost., ord. 19 luglio 2001, n. 268

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
268/2001
Data di deposito
19 luglio 2001
Data di decisione
5 luglio 2001
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:268

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 9, legge n. 191 del 16 giugno 1998
  • art. 3, comma 7, legge n. 127 del 15 maggio 1997

Parametri

Massime

Massima n. 26447

Avendo il rimettente sufficientemente motivato, sia pur in modo conciso, in ordine al criterio giurisprudenziale che consente l'applicazione dello 'ius superveniens' ad una fase autonoma del corso di un procedimento amministrativo (nella specie, fasi di formazione e approvazione della graduatoria di merito nella procedura concorsuale), va rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata, in punto di rilevanza, dalla difesa erariale. M.F.

Massima n. 26448

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, il quale, in tema di procedura concorsuale per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni, introduce il criterio della preferenza del candidato più giovane di età in caso di parità di punteggio per titoli ed esami, così capovolgendo la normativa previgente che accordava la preferenza al candidato più anziano. Infatti, la censura sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per la mancata previsione di una disciplina transitoria a tutela dell'affidamento nella sicurezza giuridica, non è adeguatamente motivata. M.F.

Massima n. 26449

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge n. 127 del 1997, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge n. 191 del 1998, censurato, per violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto verrebbe capovolto, senza che vi soccorra un'adeguata giustificazione, un criterio "fondamentale nei pubblici concorsi" quale quello della preferenza, a parità di altri titoli, accordata al candidato con la maggiore età. Infatti, posto il principio che rientra nella discrezionalità del legislatore fissare i requisiti attinenti all'età dei concorrenti, purchè non in modo arbitrario o irragionevole, la disposizione censurata, volta a perseguire, nel quadro della privatizzazione del pubblico impiego, un ampio rinnovamento del personale amministrativo, sì da garantire un servizio più efficiente e duraturo, non è arbitraria né irragionevole. - V. la richiamata sentenza n. 466/1997 in tema di discrezionalità del legislatore. M.F.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e leggi 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe;

2) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della stessa legge n. 127 del 1997, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge n. 191 del 1998, sollevata, in riferimento al medesimo parametro costituzionale, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza di cui inepigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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