Corte costituzionale
Ordinanza n. 265/2001
Corte cost., ord. 17 luglio 2001, n. 265
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 265/2001
- Data di deposito
- 17 luglio 2001
- Data di decisione
- 5 luglio 2001
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:265
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 11 novembre 1999
Parametri
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 26443
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione di insindacabilità adottata l'11 novembre 1999 in conseguenza di un procedimento penale a carico di un proprio membro per il reato di diffamazione aggravata. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l'ammissibilità del ricorso, in quanto sia il Tribunale ricorrente sia la Camera dei deputati sono legittimati ad esser parte nei conflitti di attribuzione e viene, inoltre, lamentata dal ricorrente Tribunale la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita in conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo, del potere di dichiarare l'insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; restando impregiudicata, in ogni caso, ogni ulteriore decisione anche in ordine all'ammissibilità dell'intervento in giudizio (del soggetto privato, parte civile nel procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Roma). - Sulla delibazione di ammissibilità del ricorso, cfr. ordinanza n. 226/1995; n. 1 e n. 2/1979.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riservato ogni definitivo giudizio;
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal
tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il
ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della
presente ordinanza al tribunale di Roma, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente
ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del
suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione, per essere depositati nellacancelleria della Corte
entro il termine di venti giorni dalla notificazione, secondo
l'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze