Corte costituzionale

Ordinanza n. 265/2001

Corte cost., ord. 17 luglio 2001, n. 265

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
265/2001
Data di deposito
17 luglio 2001
Data di decisione
5 luglio 2001
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:265

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 11 novembre 1999

Parametri

  • art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 68, comma 1, Costituzione
  • art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 26443

E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione di insindacabilità adottata l'11 novembre 1999 in conseguenza di un procedimento penale a carico di un proprio membro per il reato di diffamazione aggravata. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l'ammissibilità del ricorso, in quanto sia il Tribunale ricorrente sia la Camera dei deputati sono legittimati ad esser parte nei conflitti di attribuzione e viene, inoltre, lamentata dal ricorrente Tribunale la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita in conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo, del potere di dichiarare l'insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; restando impregiudicata, in ogni caso, ogni ulteriore decisione anche in ordine all'ammissibilità dell'intervento in giudizio (del soggetto privato, parte civile nel procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Roma). - Sulla delibazione di ammissibilità del ricorso, cfr. ordinanza n. 226/1995; n. 1 e n. 2/1979.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservato ogni definitivo giudizio;

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal

tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il

ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della

presente ordinanza al tribunale di Roma, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente

ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del

suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla

comunicazione, per essere depositati nellacancelleria della Corte

entro il termine di venti giorni dalla notificazione, secondo

l'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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