Corte costituzionale
Ordinanza n. 26/2001
Corte cost., ord. 6 febbraio 2001, n. 26
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 26/2001
- Data di deposito
- 6 febbraio 2001
- Data di decisione
- 24 gennaio 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:26
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, comma 4, decreto-legge n. 66 del 2 marzo 1989
- art. 35, comma 4, decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995
- legge n. 144 del 24 aprile 1989
Parametri
Massime
Massima n. 26032
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del decreto legge 2 marzo 1989 n. 66. Tale norma prevede che, nel caso di omessa regolarizzazione contabile, entro 30 giorni, degli impegni di spesa per forniture assunti dall'ente locale, il contratto sia inefficace nei confronti dell'ente, e delle obbligazioni da esso scaturenti risponda il funzionario che ha consentito la fornitura. Questa disciplina non viola il principio di uguaglianza, in quanto conforme al principio generale secondo cui la pubblica amministrazione non è vincolata ad adempiere i contratti di fornitura se non dopo la prescritta approvazione della relativa spesa; nè è irragionevole, in quanto nelle ipotesi di scioglimento del consiglio comunale prima del decorso del termine utile per la contabilizzazione, quest'ultimo onere incombe sull'organo competente 'pro tempore' ad agire per il Comune. M.R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del decreto legge
2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia
impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito dalla
legge 24 aprile 1989, n. 144, successivamente sostituito
dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
tribunale di Rovigo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2001.
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Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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