Corte costituzionale

Ordinanza n. 26/2001

Corte cost., ord. 6 febbraio 2001, n. 26

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
26/2001
Data di deposito
6 febbraio 2001
Data di decisione
24 gennaio 2001
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:26

Norme oggetto del giudizio

  • art. 23, comma 4, decreto-legge n. 66 del 2 marzo 1989
  • art. 35, comma 4, decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995
  • legge n. 144 del 24 aprile 1989

Parametri

Massime

Massima n. 26032

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del decreto legge 2 marzo 1989 n. 66. Tale norma prevede che, nel caso di omessa regolarizzazione contabile, entro 30 giorni, degli impegni di spesa per forniture assunti dall'ente locale, il contratto sia inefficace nei confronti dell'ente, e delle obbligazioni da esso scaturenti risponda il funzionario che ha consentito la fornitura. Questa disciplina non viola il principio di uguaglianza, in quanto conforme al principio generale secondo cui la pubblica amministrazione non è vincolata ad adempiere i contratti di fornitura se non dopo la prescritta approvazione della relativa spesa; nè è irragionevole, in quanto nelle ipotesi di scioglimento del consiglio comunale prima del decorso del termine utile per la contabilizzazione, quest'ultimo onere incombe sull'organo competente 'pro tempore' ad agire per il Comune. M.R.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del decreto legge

2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia

impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito dalla

legge 24 aprile 1989, n. 144, successivamente sostituito

dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995,

n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

tribunale di Rovigo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2001.

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Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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