Corte costituzionale
Ordinanza n. 250/2001
Corte cost., ord. 12 luglio 2001, n. 250
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 250/2001
- Data di deposito
- 12 luglio 2001
- Data di decisione
- 5 luglio 2001
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:250
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 23 maggio 2000
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 26423
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione di insindacabilità adottata dall'Assemblea il 23 maggio 2000, a seguito del giudizio civile per risarcimento del danno instaurato a causa di opinioni espresse da un proprio membro. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l'ammissibilità del ricorso, in quanto la legittimazione ad esser parte nei conflitti tra poteri dello Stato spetta tanto ai singoli organi giurisdizionali, e, quindi, al Tribunale ricorrente, quanto alla Camera dei deputati, competente a dichiarare definitivamente la volontà dell'organo parlamentare in ordine all'applicabilità dell'art. 68 Cost.; ed è inoltre denunciata dall'autorità giudiziaria ricorrente la lesione della propria 'potestas iudicandi' in conseguenza dell'esercizio asseritamente illegittimo del potere di dichiarare l'insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al tribunale di Roma, autorità giudiziaria ricorrente;
b) che, a cura dell'autorità giudiziaria ricorrente, l'atto introduttivo del giudizio e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 12 luglio 2001.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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