Corte costituzionale

Ordinanza n. 250/2001

Corte cost., ord. 12 luglio 2001, n. 250

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
250/2001
Data di deposito
12 luglio 2001
Data di decisione
5 luglio 2001
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Franco Bile
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:250

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 23 maggio 2000

Parametri

Massime

Massima n. 26423

E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione di insindacabilità adottata dall'Assemblea il 23 maggio 2000, a seguito del giudizio civile per risarcimento del danno instaurato a causa di opinioni espresse da un proprio membro. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l'ammissibilità del ricorso, in quanto la legittimazione ad esser parte nei conflitti tra poteri dello Stato spetta tanto ai singoli organi giurisdizionali, e, quindi, al Tribunale ricorrente, quanto alla Camera dei deputati, competente a dichiarare definitivamente la volontà dell'organo parlamentare in ordine all'applicabilità dell'art. 68 Cost.; ed è inoltre denunciata dall'autorità giudiziaria ricorrente la lesione della propria 'potestas iudicandi' in conseguenza dell'esercizio asseritamente illegittimo del potere di dichiarare l'insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al tribunale di Roma, autorità giudiziaria ricorrente;

b) che, a cura dell'autorità giudiziaria ricorrente, l'atto introduttivo del giudizio e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 12 luglio 2001.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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