Corte costituzionale
Ordinanza n. 237/2001
Corte cost., ord. 6 luglio 2001, n. 237
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 237/2001
- Data di deposito
- 6 luglio 2001
- Data di decisione
- 4 luglio 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:237
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, legge n. 74 del 6 marzo 1987
- art. 12-bis, introdotto, legge n. 898 del 1° dicembre 1970
Parametri
Massime
Massima n. 26410
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nella parte in cui non consente che il coniuge titolare di assegno divorzile, possa ottenere direttamente dal datore di lavoro dell'ex coniuge la quota dell'indennità di fine rapporto prevista nella stessa disposizione. Infatti, da un lato, le concrete modalità di attribuzione della provvidenza economica non sono coperte dalla garanzia costituzionale e rappresentano una scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore; e dall'altro, il giudice rimettente, non sussistendo allo stato un diritto vivente in argomento, ben avrebbe potuto fornire una lettura diversa della norma impugnata. - Sulla 'ratio' della legge n. 74 del 1987, v. sentenza, richiamata n. 23/1991. M. F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12-bis della legge 1° dicembre
1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio),
nel testo introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74
(Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del
matrimonio), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dal tribunale di Roma, in composizione monocratica, con l'ordinanza
di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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