Corte costituzionale

Ordinanza n. 237/2001

Corte cost., ord. 6 luglio 2001, n. 237

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
237/2001
Data di deposito
6 luglio 2001
Data di decisione
4 luglio 2001
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:237

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26410

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nella parte in cui non consente che il coniuge titolare di assegno divorzile, possa ottenere direttamente dal datore di lavoro dell'ex coniuge la quota dell'indennità di fine rapporto prevista nella stessa disposizione. Infatti, da un lato, le concrete modalità di attribuzione della provvidenza economica non sono coperte dalla garanzia costituzionale e rappresentano una scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore; e dall'altro, il giudice rimettente, non sussistendo allo stato un diritto vivente in argomento, ben avrebbe potuto fornire una lettura diversa della norma impugnata. - Sulla 'ratio' della legge n. 74 del 1987, v. sentenza, richiamata n. 23/1991. M. F.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12-bis della legge 1° dicembre

1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio),

nel testo introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74

(Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del

matrimonio), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dal tribunale di Roma, in composizione monocratica, con l'ordinanza

di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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