Corte costituzionale

Ordinanza n. 199/2001

Corte cost., ord. 14 giugno 2001, n. 199

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
199/2001
Data di deposito
14 giugno 2001
Data di decisione
6 giugno 2001
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:199

Norme oggetto del giudizio

  • art. 304, comma 1, lett. b), codice di procedura penale 1930
  • art. 304, comma 7, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 26329

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 304, comma 1, lettera b), e comma 7, del codice di procedura penale, sollevata, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto la sospensione del corso dei termini di fase della durata massima della custodia cautelare - prevista espressamente nel caso di abbandono del processo da parte del difensore - non segue anche nel caso di revoca del mandato al difensore da parte dell'imputato. Infatti, poiché il rimettente riferisce di aver già affermato in numerosi provvedimenti resi nel corso del medesimo processo nei confronti di altri imputati, il principio di cui prospetta l'introduzione, il giudizio di legittimità costituzionale appare dichiaratamente attivato per contrastare la diversa interpretazione - riconducibile ad una pronuncia della Corte di cassazione - che l'ordinanza di rimessione, lungi dal fare propria e dal porre a fondamento del giudizio di costituzionalità, mostra di non condividere affatto, con il paradossale risultato di sottoporre a censura una soluzione interpretativa alla quale si è negata ogni plausibilità. M. F.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 304, comma 1, lettera b), e

comma 7, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'assise di Reggio

Calabria con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 giugno 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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