Corte costituzionale

Ordinanza n. 198/2001

Corte cost., ord. 14 giugno 2001, n. 198

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
198/2001
Data di deposito
14 giugno 2001
Data di decisione
6 giugno 2001
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:198

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 16 novembre 1999

Parametri

  • art. 68, comma 1, Costituzione
  • art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Massime

Massima n. 26328

E' ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Caltanissetta, I sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, da quest'ultima adottata, di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è in corso un procedimento penale per diffamazione. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l'ammissibilità del ricorso, dal momento che il Tribunale ricorrente e la Camera dei deputati sono, rispettivamente, organi competenti a dichiarare la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano e che viene, inoltre, denunciata la lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita in conseguenza della deliberazione di insindacabilità, ritenuta illegittima, resa ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di Caltanissetta, I sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al tribunale di Caltanissetta,I sezione penale, ricorrente;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione delle stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 giugno 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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