Corte costituzionale
Ordinanza n. 197/2001
Corte cost., ord. 14 giugno 2001, n. 197
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 197/2001
- Data di deposito
- 14 giugno 2001
- Data di decisione
- 6 giugno 2001
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:197
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 17 novembre 1999
Parametri
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 68, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 26327
E' ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte di appello di Roma, I sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera con cui quest'ultima ha dichiarato l'insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio componente per le quali pende giudizio civile per risarcimento danni. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme (art. 37 della legge n. 87 del 1953) per la dichiarazione di ammissibilità; dal momento che, per un verso, la Corte di appello è legittimata a sollevare il conflitto e la Camera dei deputati a resistervi, essendo entrambe organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano e che, per altro verso, viene denunciata la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite in conseguenza della deliberazione ritenuta illegittima con cui la Camera dei deputati ha dichiarato l'insindacabilità delle dichiarazioni di un parlamentare ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte di appello di Roma, I sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza alla Corte di appello di Roma,I sezione civile, ricorrente;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura della ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione delle stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 giugno 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze