Corte costituzionale

Ordinanza n. 196/2001

Corte cost., ord. 14 giugno 2001, n. 196

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
196/2001
Data di deposito
14 giugno 2001
Data di decisione
6 giugno 2001
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:196

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 5 novembre 1998

Parametri

  • art. 68, comma 1, Costituzione
  • art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 26326

E' ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione di insindacabilità, da quest'ultima adottata, il 5 novembre 1998, in conseguenza delle dichiarazioni espresse da un proprio componente per le quali pende procedimento civile per risarcimento danni. Sussistono, infatti, il requisito soggettivo e quello oggettivo per la dichiarazione di ammissibilità ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953; dal momento che il Tribunale ricorrente e la Camera dei deputati sono organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui rispettivamente appartengono o che rappresentano, e che, inoltre, viene lamentata la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite in conseguenza dell'esercizio ritenuto illegittimo del potere spettante alla Camera dei deputati di dichiarare l'insindacabilità a norma dell'art. 68 Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia comunicazione della presente ordinanza al tribunale di Roma ricorrente;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 giugno 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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