Corte costituzionale
Ordinanza n. 184/2001
Corte cost., ord. 8 giugno 2001, n. 184
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 184/2001
- Data di deposito
- 8 giugno 2001
- Data di decisione
- 4 giugno 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:184
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26306
E' consentito al giudice di rinvio sollevare questione di legittimità costituzionale della disposizione di legge nell'interpretazione alla quale è vincolato in forza del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione. - Giurisprudenza costante. V., da ultimo, le richiamate ordinanze n. 501/2000 e n. 11/1999. M. F.
Massima n. 26307
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, al reato di evasione. Infatti, i 'tertia comparationis' indicati (reati di procurata evasione e di procurata inosservanza di pena) non presentano caratteristiche di piena omogeneità con il delitto di evasione, specificamente con riguardo all'elemento dell'efficacia deterrente della pena, che non irragionevolmente è stata ritenuta incomparabilmente minore, se non addirittura inesistente, nell'ipotesi di evasione. - V., anche, la citata sentenza n. 406/1997, con la quale la Corte ha già ritenuto non fondata analoga questione di legittimità costituzionale. M. F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 60 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento
all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Nocera Inferiore,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 giugno 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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