Corte costituzionale
Ordinanza n. 18/2001
Corte cost., ord. 23 gennaio 2001, n. 18
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 18/2001
- Data di deposito
- 23 gennaio 2001
- Data di decisione
- 5 gennaio 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:18
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 438 del 14 novembre 1992
- art. 1, comma 2, lettera b), decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992
Parametri
Massime
Massima n. 26023
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera 'b', del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, nella parte in cui limita la non applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1, riguardanti il blocco dei pensionamenti di anzianità, alle sole ipotesi relative ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano stati approvati i programmi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 223 del 1991, nonché ai lavoratori ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, della medesima legge n. 223, senza menzionare i lavoratori di cui all'articolo 3, comma 1; questione sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione per asserita disparità di trattamento fra lavoratori che si trovano nella medesima situazione giuridica di sospensione del rapporto di lavoro. Infatti, la scelta di escludere determinate categorie di lavoratori dalle misure di blocco dei pensionamenti anticipati rientra a pieno titolo nella sfera di discrezionalità politica riservata al legislatore, il quale - attraverso le previsioni (come quella in esame) - persegue una complessa opera di riforma volta alla stabilizzazione della spesa previdenziale, e non appare irrazionale, essendo dettata dalla necessità di porre rimedio a particolari situazioni occupazionali e di evitare il possibile "ingorgo previdenziale", mediante uno scaglionamento dei pensionamenti. Inoltre, la questione pone a raffronto normative disomogenee, dunque inidonee a fungere da 'tertia comparationis' onde configurare l'asserito 'vulnus' al principio di uguaglianza da parte della norma denunciata. A.G.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, in legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - dal pretore di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 gennaio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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