Corte costituzionale

Ordinanza n. 177/2001

Corte cost., ord. 31 maggio 2001, n. 177

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
177/2001
Data di deposito
31 maggio 2001
Data di decisione
23 maggio 2001
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Massimo Vari
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:177

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 17 novembre 1999

Parametri

  • art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 68, comma 1, Costituzione
  • art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 26278

E' ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con la quale quest'ultima ha dichiarato, il 17 novembre 1999, l'insindacabilità delle dichiarazioni rilasciate da un proprio componente per le quali pende giudizio civile per risarcimento danni. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, in quanto sia la Corte di appello ricorrente sia la Camera dei deputati sono legittimate a sollevare il conflitto e a resistere ad esso, nella qualità di organi competenti a dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano e dal momento che viene lamentata la lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita all'autorità giudiziaria ricorrente da parte della citata deliberazione della Camera dei deputati.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte

d'appello di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il

ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione

della presente ordinanza alla Corte d'appello di Roma, ricorrente;

b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente

ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del

suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla

comunicazione, per essere poi depositati presso la cancelleria della

Corte entro venti giorni dalla notifica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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