Corte costituzionale
Ordinanza n. 177/2001
Corte cost., ord. 31 maggio 2001, n. 177
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 177/2001
- Data di deposito
- 31 maggio 2001
- Data di decisione
- 23 maggio 2001
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:177
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 17 novembre 1999
Parametri
- art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 26278
E' ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con la quale quest'ultima ha dichiarato, il 17 novembre 1999, l'insindacabilità delle dichiarazioni rilasciate da un proprio componente per le quali pende giudizio civile per risarcimento danni. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, in quanto sia la Corte di appello ricorrente sia la Camera dei deputati sono legittimate a sollevare il conflitto e a resistere ad esso, nella qualità di organi competenti a dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano e dal momento che viene lamentata la lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita all'autorità giudiziaria ricorrente da parte della citata deliberazione della Camera dei deputati.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte
d'appello di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il
ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza alla Corte d'appello di Roma, ricorrente;
b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente
ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del
suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione, per essere poi depositati presso la cancelleria della
Corte entro venti giorni dalla notifica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze