Corte costituzionale

Ordinanza n. 172/2001

Corte cost., ord. 31 maggio 2001, n. 172

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
172/2001
Data di deposito
31 maggio 2001
Data di decisione
23 maggio 2001
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:172

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 90 del 16 gennaio 1939
  • regio decreto legge n. 1802 del 15 novembre 1938
  • art. 2, regio decreto legge n. 1404 del 20 luglio 1934
  • legge n. 888 del 25 luglio 1956
  • legge n. 1441 del 27 dicembre 1956
  • legge n. 835 del 27 maggio 1935

Parametri

Massime

Massima n. 26272

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e successive modificazioni, nella parte in cui prevede che il collegio del tribunale per i minorenni deve essere costituito con la presenza di due componenti privati, uno di sesso maschile ed uno di sesso femminile. Infatti il legislatore gode di insindacabile discrezionalità nella scelta tra le diverse forme di composizione degli organi giurisdizionali, salvi i limiti della ragionevolezza, e la presenza nel tribunale per i minorenni di giudici onorari di sesso maschile e femminile non appare irragionevole, in quanto volta a consentire al tribunale di avvalersi del peculiare contributo di esperienza e di sensibilità proprie del sesso di appartenenza. - Sulla discrezionalità del legislatore in materia di composizione degli organi giurisdizionali, v. ordinanze n. 10/1994 e n. 590/1988. M.R.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 del regio d.l. 20 luglio

1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i

minorenni) - convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835,

modificato dal regio d.l. 15 novembre 1938, n. 1802, convertito nella

legge 16 gennaio 1939, n. 90, e modificato dalle leggi 25 luglio

1956, n. 888 e 27 dicembre 1956, n. 1441 - sollevata dal tribunale

per i minorenni di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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