Corte costituzionale
Ordinanza n. 172/2001
Corte cost., ord. 31 maggio 2001, n. 172
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 172/2001
- Data di deposito
- 31 maggio 2001
- Data di decisione
- 23 maggio 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:172
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 90 del 16 gennaio 1939
- regio decreto legge n. 1802 del 15 novembre 1938
- art. 2, regio decreto legge n. 1404 del 20 luglio 1934
- legge n. 888 del 25 luglio 1956
- legge n. 1441 del 27 dicembre 1956
- legge n. 835 del 27 maggio 1935
Parametri
Massime
Massima n. 26272
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e successive modificazioni, nella parte in cui prevede che il collegio del tribunale per i minorenni deve essere costituito con la presenza di due componenti privati, uno di sesso maschile ed uno di sesso femminile. Infatti il legislatore gode di insindacabile discrezionalità nella scelta tra le diverse forme di composizione degli organi giurisdizionali, salvi i limiti della ragionevolezza, e la presenza nel tribunale per i minorenni di giudici onorari di sesso maschile e femminile non appare irragionevole, in quanto volta a consentire al tribunale di avvalersi del peculiare contributo di esperienza e di sensibilità proprie del sesso di appartenenza. - Sulla discrezionalità del legislatore in materia di composizione degli organi giurisdizionali, v. ordinanze n. 10/1994 e n. 590/1988. M.R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2 del regio d.l. 20 luglio
1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i
minorenni) - convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835,
modificato dal regio d.l. 15 novembre 1938, n. 1802, convertito nella
legge 16 gennaio 1939, n. 90, e modificato dalle leggi 25 luglio
1956, n. 888 e 27 dicembre 1956, n. 1441 - sollevata dal tribunale
per i minorenni di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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