Corte costituzionale
Ordinanza n. 116/2001
Corte cost., ord. 9 maggio 2001, n. 116
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 116/2001
- Data di deposito
- 9 maggio 2001
- Data di decisione
- 7 maggio 2001
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:116
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 516 del 7 agosto 1982
- art. 32, comma 1, decreto-legge n. 429 del 10 luglio 1982
Parametri
Massime
Massima n. 26178
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni integrative, presentate ai sensi dell'art. 16 del medesimo d.l., possano essere modificate in domande integrative presentate ai sensi del successivo art. 19 (per la definizione automatica di IRPEF, IRPEG e ILOR) quando seguano ad atti di accertamento nulli ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 175 del 1986. Infatti, il giudice 'a quo', in sede di verifica e motivazione sulla rilevanza, ha omesso di verificare gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità sulla controversia portata alla sua cognizione, e di dar conto di questioni rientranti nei suoi poteri. Particolarmente, non considerando se fosse configurabile una carenza di potere dei provvedimenti di accertamento tributario basati su norme di cui era sopravvenuta la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, nonché se sussistessero o no i presupposti per una conversione della dichiarazione inizialmente proposta ai sensi della disposizione dichiarata illegittima. - V. sentenza n. 175/1986 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 citato. M.F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, dell'art. 32, primo comma, del d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale del Veneto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 maggio 2001
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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