Corte costituzionale

Ordinanza n. 10/2001

Corte cost., ord. 4 gennaio 2001, n. 10

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
10/2001
Data di deposito
4 gennaio 2001
Data di decisione
15 dicembre 2000
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:10

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 31 gennaio 1996

Parametri

  • art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 68, comma 1, Costituzione
  • art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Massime

Massima n. 26010

Non e' preclusa la riproposizione del conflitto tra poteri dello Stato qualora il conflitto sia stato im precedenza dichiarato improcedibile per tardività del deposito - come si è verificato, nella specie, a seguito della sentenza n. 449 del 1997 -, non essendo previsto alcun termine di decadenza in ordine alla proponibilità di tali conflitti, sempreché permanga l'interesse a ricorrere. - V. anche in senso conforme, ordinanze nn. 61 e 62/2000.

Massima n. 26014

La forma dell'ordinanza utilizzata per proporre ricorso, in caso di conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto da un'autorità giurisdizionale (nella specie, dalla Corte d'appello di Milano) deve ritenersi idonea per una valida instaurazione del conflitto, sempreché sussistano sostanzialmente i requisiti richiesti. - V., in senso conforme, sentenze nn. 10, 11 e 82/2000.

Massima n. 26015

E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Milano, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con la quale quest'ultima, il 31 gennaio 1996, ha dichiarato la insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio componente in quanto ritenute esercizio delle funzioni parlamentari. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l'ammissibilità del ricorso: per un verso, essendo legittimati al ricorso e ad esser parte del conflitto sia la Corte d'appello ricorrente in quanto organo giurisdizionale esplicante le proprie funzioni in condizioni di piena indipendenza sia la Camera dei deputati, in quanto competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabiità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; per altro verso, essendo denunciata dal ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza della predetta deliberazione parlamentare. - V. anche ordinanze di ammissibilità di conflitti tra poteri dello Stato nn. 91, 150 e 389/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte

d'appello di Milano nei confronti della Camera dei deputati con il

ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione

della presente ordinanza alla Corte d'appello di Milano, ricorrente;

b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente

ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del

suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla

comunicazione, per essere poi depositati presso la cancelleria della

Corte entro venti giorni dalla notifica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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