Corte costituzionale
Ordinanza n. 10/2001
Corte cost., ord. 4 gennaio 2001, n. 10
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 10/2001
- Data di deposito
- 4 gennaio 2001
- Data di decisione
- 15 dicembre 2000
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:10
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 31 gennaio 1996
Parametri
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 26010
Non e' preclusa la riproposizione del conflitto tra poteri dello Stato qualora il conflitto sia stato im precedenza dichiarato improcedibile per tardività del deposito - come si è verificato, nella specie, a seguito della sentenza n. 449 del 1997 -, non essendo previsto alcun termine di decadenza in ordine alla proponibilità di tali conflitti, sempreché permanga l'interesse a ricorrere. - V. anche in senso conforme, ordinanze nn. 61 e 62/2000.
Massima n. 26014
La forma dell'ordinanza utilizzata per proporre ricorso, in caso di conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto da un'autorità giurisdizionale (nella specie, dalla Corte d'appello di Milano) deve ritenersi idonea per una valida instaurazione del conflitto, sempreché sussistano sostanzialmente i requisiti richiesti. - V., in senso conforme, sentenze nn. 10, 11 e 82/2000.
Massima n. 26015
E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Milano, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con la quale quest'ultima, il 31 gennaio 1996, ha dichiarato la insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio componente in quanto ritenute esercizio delle funzioni parlamentari. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l'ammissibilità del ricorso: per un verso, essendo legittimati al ricorso e ad esser parte del conflitto sia la Corte d'appello ricorrente in quanto organo giurisdizionale esplicante le proprie funzioni in condizioni di piena indipendenza sia la Camera dei deputati, in quanto competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabiità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; per altro verso, essendo denunciata dal ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza della predetta deliberazione parlamentare. - V. anche ordinanze di ammissibilità di conflitti tra poteri dello Stato nn. 91, 150 e 389/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte
d'appello di Milano nei confronti della Camera dei deputati con il
ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza alla Corte d'appello di Milano, ricorrente;
b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente
ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del
suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione, per essere poi depositati presso la cancelleria della
Corte entro venti giorni dalla notifica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze