Corte costituzionale

Sentenza n. 89/2000

Corte cost., sent. 31 marzo 2000, n. 89

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
89/2000
Data di deposito
31 marzo 2000
Data di decisione
23 marzo 2000
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
GUIZZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:89

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 1, legge della Regione Basilicata n. 50 del 24 dicembre 1994
  • art. 49, comma 1, legge della Regione Basilicata n. 27 del 10 giugno 1996

Parametri

Massime

Massima n. 25702

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti degli artt. 4, comma 1, della Regione Basilicata 24 dicembre 1994, n. 50, e 49, comma 1, della legge della stessa Regione 10 giugno 1996, n. 27, nelle parti in cui stabiliscono che le aziende sanitarie locali istituite in base al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, subentrano nei procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici attivi e passivi gia' posti in essere dalle unita' sanitarie preesistenti. E'infatti da escludere che le disposizioni impugnate si pongano in contrasto con il divieto stabilito al riguardo dall'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - invocato dal giudice rimettente quale principio fondamentale delle leggi dello Stato - e che di conseguenza ne risultino violati i limiti della potesta' legislativa regionale fissati dall'art. 147 Cost. Gli interventi di sostegno previsti in proposito - per cui a ragione, nella giurisprudenza della Corte di cassazione, anche se solo a fini di legittimazione processuale, si e' parlato di successione 'ex lege' della Regione nei rapporti obbligatori in questione - i finanziamenti per tali interventi disposti, in particolare, con i decreti-legge 1^ dicembre 1995, n. 509 e 13 dicembre 1996, n. 630, e segnatamente il regime speciale delineatosi in materia nella evoluzione sia della legislazione statale (con l'art. 4 del d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, e l'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549) sia della legislazione della Regione Basilicata (con gli artt. 59 della legge 27 marzo 1995, n. 34, e con l'art. 6, comma 10, della stessa legge n. 27 del 1996: regime che si concretizza non solo nella istituzione della cosidetta "gestione a stralcio" o liquidatoria ma soprattutto nella separata rilevazione dei predetti rapporti nei capitoli di bilancio) fanno ritenere che rispetto ai pregressi rapporti di debito a credito delle soppresse unita' sanitarie locali, le norme regionali impugnate operino con meccanismi tali da consentire ad uno stesso soggetto - che pure subentrava nella loro posizione giuridica - ossia alle nuove aziende sanitarie locali, di evitare ogni confusione tra le diverse masse patrimoniali, in modo da tutelare i creditori, ma, nello stesso tempo, da escludere ogni responsabilita' delle stesse aziende sanitarie in ordine ai predetti debiti. - Cfr. S. nn. 417/1995, 122/1994, 357/1993 e 430/1997.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della regione Basilicata 24 dicembre 1994, n. 50 (Riduzione del numero e rideterminazione degli ambiti territoriali delle uu.ss.ll. in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) e dell'art. 49, comma 1, della legge della stessa regione 10 giugno 1996, n. 27 (Riordino del servizio sanitario regionale), sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal pretore di Matera, sezione distaccata di Pisticci, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2000.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 marzo 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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