Corte costituzionale
Sentenza n. 59/2000
Corte cost., sent. 15 febbraio 2000, n. 59
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 59/2000
- Data di deposito
- 15 febbraio 2000
- Data di decisione
- 9 febbraio 2000
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:59
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, decreto legislativo n. 19 del 29 gennaio 1998
- art. 9, decreto legislativo n. 19 del 29 gennaio 1998
- art. 8, decreto legislativo n. 19 del 29 gennaio 1998
- decreto del Ministro beni culturali e ambientali del 8 aprile 1998
Parametri
- art. 34, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 123, Costituzione
- art. 1, statuto regione Veneto
- art. 115, Costituzione
- art. 2, statuto regione Veneto
- art. 23, comma 1, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 25193
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso dalla Regione Veneto, per violazione degli artt. 115 e 123 Cost., ed 1 e 2 dello statuto regionale approvato con legge 22 maggio 1971, n. 840, nei confronti delle disposizioni degli artt. 4, 8 e 9 del d.lgs. 29 gennaio 1998, n. 19 (Trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Societa' la Biennale di Venezia") che attribuiscono al Ministro per i beni culturali e ambientali il potere di approvare lo statuto adottato dall'ente e di nominarne poi il presidente, sentite le competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato, e prevedono una nuova composizione del consiglio di amministrazione, va respinta la eccezione di inammissibilita' avanzata, per il Presidente del Consiglio dei ministri, dall'Avvocatura dello Stato, per ritenuta carenza, nel ricorso, della indicazione dei profili della asserita incostituzionalita'. Deve infatti ritenersi sufficiente, al riguardo, che l'essersi nel ricorso sostenuto che le norme impugnate, tenuto conto delle peculiari caratteristiche dell'ente in questione, violino il principio di autonomia regionale. red.: S. Pomodoro
Massima n. 25194
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, con ricorso della Regione Veneto, in riferimento ai principi dell'autonomia regionale sanciti dagli artt. 115 e 123 Cost., ed 1 e 2 dello statuto della Regione Veneto approvato con legge 22 maggio 1971, n. 840, nei confronti delle disposizioni del d.lgs. 29 gennaio 1998, n. 19 (Trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Societa' di cultura La Biennale di Venezia"), che attribuiscono al Ministro per i beni culturali e ambientali il potere di approvare lo statuto adottato dall'ente (art. 4) e di nominarne poi il presidente (art. 8), sentite le competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e prevedono (art. 9) una nuova composizione del consiglio di amministrazione. Il decreto legislativo denunciato - emanato in forza della delega 15 marzo 1997, n. 59, per il riordinamento di enti pubblici nazionali e la loro trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato - nulla infatti ha innovato circa la collocazione dell'ente in questione - al quale, nell'art. 2, si riconosce <<preminente interesse nazionale>> - nell'ambito disciplinato dal legislatore statale, giacche' anche prima dell'operata trasformazione, in base alla legge 26 luglio 1973 - che ne aveva dettato il nuovo ordinamento - la Biennale si configurava come un ente autonomo, con sede in Venezia e con la funzione, in continuita' con le sue originarie finalita', di promuovere attivita' permanenti e di organizzare manifestazioni internazionali nel campo delle arti e che quindi, pur essendo radicato storicamente e culturalmente in Venezia, e caratterizzato da una significativa presenza degli interessi locali, non aveva carattere locale o regionale, quale, per le finalita' perseguite e le dimensioni dell'attivita' svolta, certamente neppure ora ha. Al tempo stesso, pero', l'operata trasformazione non ha privato l'ente del particolare rapporto gia' esistente con il comune, la provincia e la Regione, la cui partecipazione negli organi della nuova 'societa' di cultura' e' stata mantenuta attraverso i componenti da essi delegati. E poiche' degli interessi locali si tiene anche doverosamente conto anche nella elaborazione dello statuto dell'ente, che si prevede che venga adottato dal Consiglio di amministrazione con il decisivo concorso dei membri designati dal comune, dalla provincia e dalla Regione, e' da escludere, in conclusione, che le rivendicate autonomie ne risultino incise. red.: S. Pomodoro
Massima n. 25195
A decisione del conflitto di attribuzione tra Regione e Stato sollevato dalla Regione Veneto, deve dichiararsi che spetta allo Stato, e per esso al Ministro per i beni culturali e ambientali, disporre la nomina del presidente della "Societa' di cultura La Biennale di Venezia", avvenuta con decreto ministeriale 8 aprile 1998. Nella prospettazione della ricorrente, infatti, questo provvedimento, denunciato come invasivo di competenze costituzionali ad essa riservate, avrebbe trovato il suo presupposto nell'asserita illegittimita' costituzionale della norma (art. 8 del d.lgs. 29 gennaio 1998, n. 19 (trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Societa' di cultura La Biennale di Venezia") che la nomina in questione prevede. Esclusa tale illegittimita', nella pronuncia adottata, in questa stessa sentenza, nel giudizio, riunito a quello presente, sul ricorso della Regione Veneto contro il suddetto decreto legislativo, anche il ricorso proposto contro il decreto di nomina va quindi senz'altro respinto. - V. la precedente massima B. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 8 e 9 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 (Trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Società di cultura La Biennale di Venezia", a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata, in riferimento agli artt. 115 e 123 della Costituzione e agli artt. 1 e 2 dello Statuto (approvato con la legge 22 maggio 1971, n. 840), dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Ministro per i beni culturali e ambientali, disporre la nomina del presidente della "Società di cultura La Biennale di Venezia", avvenuta con decreto ministeriale 8 aprile 1998.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2000.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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