Corte costituzionale

Sentenza n. 58/2000

Corte cost., sent. 15 febbraio 2000, n. 58

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
58/2000
Data di deposito
15 febbraio 2000
Data di decisione
9 febbraio 2000
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:58

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 25 giugno 1998

Parametri

Massime

Massima n. 25187

Non spetta alla Camera dei deputati dichiarare l'insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi, in ordine alle quali e' stato promosso davanti al Tribunale di Bergamo il giudizio penale nei confronti del predetto deputato per il reato di diffamazione aggravata in danno della dott.ssa Gemma Cotti Cometti; e, di conseguenza, viene annullata la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 giugno 1998, con la quale e' stata dichiarata la insindacabilita' delle dichiarazioni rese dal parlamentare. Infatti - premesso che il conflitto di attribuzione in esame si incentra su alcune dichiarazioni rese dallo Sgarbi nel corso di un programma televisivo; che alla Corte spetta di esaminare se dal potere esercitato dalla Camera di appartenenza in base all'art. 68, primo comma, Cost. sia derivata o meno la lamentata illegittima interferenza nella sfera di attribuzione dell'autorita' giudiziaria ricorrente; che, a tal fine, trattandosi, nella specie, di opinioni espresse al di fuori dell'ambito dei lavori parlamentari, va riscontrata l'esistenza del nesso funzionale, che deve consistere nella <<identificabilita' della dichiarazione stessa quale espressione di attivita' parlamentare>>; e che la riproduzione all'esterno delle Camere di dichiarazioni gia' espresse in un atto parlamentare e' insindacabile <<solo ove sia riscontrabile corrispondenza sostanziale di contenuti con l'atto parlamentare, non essendo sufficiente a questo riguardo una mera comunanza di tematiche - nella fattispecie, emerge in modo chiaro che nelle dichiarazioni in esame non e' identificabile una siffatta "espressione di attivita' parlamentare", in quanto rese, appunto, dallo Sgarbi nel corso di un programma televisivo, fuori quindi dall'ambito parlamentare, e che non riproducono il contenuto di alcuno specifico atto parlamentare, restando, percio', fuori dall'area di operativita' della immunita' di cui all'art. 68, primo comma, Cost. Con la conseguenza che la Camera dei deputati, adottando la deliberazione in oggetto, ha interferito, in modo illegittimo, nella sfera di attribuzione dell'autorita' giudiziaria ricorrente. - Cfr. S. nn. 11/2000, 10/2000 e 329/1999 red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi, in ordine alle quali è stato promosso davanti al Tribunale di Bergamo il giudizio penale indicato in epigrafe; di conseguenza annulla la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 giugno 1998.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2000.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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