Corte costituzionale
Sentenza n. 58/2000
Corte cost., sent. 15 febbraio 2000, n. 58
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 58/2000
- Data di deposito
- 15 febbraio 2000
- Data di decisione
- 9 febbraio 2000
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:58
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 25 giugno 1998
Parametri
Massime
Massima n. 25187
Non spetta alla Camera dei deputati dichiarare l'insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi, in ordine alle quali e' stato promosso davanti al Tribunale di Bergamo il giudizio penale nei confronti del predetto deputato per il reato di diffamazione aggravata in danno della dott.ssa Gemma Cotti Cometti; e, di conseguenza, viene annullata la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 giugno 1998, con la quale e' stata dichiarata la insindacabilita' delle dichiarazioni rese dal parlamentare. Infatti - premesso che il conflitto di attribuzione in esame si incentra su alcune dichiarazioni rese dallo Sgarbi nel corso di un programma televisivo; che alla Corte spetta di esaminare se dal potere esercitato dalla Camera di appartenenza in base all'art. 68, primo comma, Cost. sia derivata o meno la lamentata illegittima interferenza nella sfera di attribuzione dell'autorita' giudiziaria ricorrente; che, a tal fine, trattandosi, nella specie, di opinioni espresse al di fuori dell'ambito dei lavori parlamentari, va riscontrata l'esistenza del nesso funzionale, che deve consistere nella <<identificabilita' della dichiarazione stessa quale espressione di attivita' parlamentare>>; e che la riproduzione all'esterno delle Camere di dichiarazioni gia' espresse in un atto parlamentare e' insindacabile <<solo ove sia riscontrabile corrispondenza sostanziale di contenuti con l'atto parlamentare, non essendo sufficiente a questo riguardo una mera comunanza di tematiche - nella fattispecie, emerge in modo chiaro che nelle dichiarazioni in esame non e' identificabile una siffatta "espressione di attivita' parlamentare", in quanto rese, appunto, dallo Sgarbi nel corso di un programma televisivo, fuori quindi dall'ambito parlamentare, e che non riproducono il contenuto di alcuno specifico atto parlamentare, restando, percio', fuori dall'area di operativita' della immunita' di cui all'art. 68, primo comma, Cost. Con la conseguenza che la Camera dei deputati, adottando la deliberazione in oggetto, ha interferito, in modo illegittimo, nella sfera di attribuzione dell'autorita' giudiziaria ricorrente. - Cfr. S. nn. 11/2000, 10/2000 e 329/1999 red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi, in ordine alle quali è stato promosso davanti al Tribunale di Bergamo il giudizio penale indicato in epigrafe; di conseguenza annulla la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 giugno 1998.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2000.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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