Corte costituzionale

Sentenza n. 56/2000

Corte cost., sent. 15 febbraio 2000, n. 56

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
56/2000
Data di deposito
15 febbraio 2000
Data di decisione
9 febbraio 2000
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:56

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 22 ottobre 1997

Parametri

Massime

Massima n. 25189

In ordine all'interpretazione a all'esatta determinazione dell'ambito di applicabilita' del principio, sancito dall'art. 68, primo comma, Cost., della insindacabilita' dei membri del Parlamento per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni, mentre e' pacifico che tali debbano essere valutate quelle espresse nel corso dei lavori della Camera e dei suoi organi, in occasione di una qualsiasi funzione di cui la Camera e' titolare, o manifestate in atti, anche individuali, che siano estrinsecazione delle facolta' proprie dei deputati e senatori, deve tuttavia ritenersi che nel normale svolgimento della vita democratica, le opinioni che il parlamentare espone al di fuori dell'ambito funzionale costituiscono invece solo esercizio della liberta' di espressione comune a tutti i consociati, alle quali non puo' quindi estendersi (senza snaturarla) la prerogativa in questione. Considerato che il principio per cui le funzioni conferite agli organi costituzionali non designano generiche finalita' ma poteri giuridicamente definiti vale anche per la funzione parlamentare, non puo' dirsi infatti compatibile con l'impianto della Carta costituzionale un'accezione della funzione parlamentare che ricomprenda l'attivita' politica svolta in qualsiasi sede e nella quale sia irrilevante la qualita' di membro delle Camere. Una prassi attuativa operante al di fuori di tale delimitazione funzionale trasformerebbe l'insindacabilita' in una sorta di privilegio personale di favore circa l'ambito e i limiti della liberta' di manifestazione del pensiero, con evidente distorsione del principio di eguaglianza e di pari opportunita' fra i cittadini nella dialettica politica. - In questo senso S. nn. 10/2000 e 11/2000, ma v. anche, nella giurisprudenza risalente, S. nn. 375/1997 e 148/1983. red.: S. Pomodoro

Massima n. 25190

Una volta stabilito che a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., le dichiarazioni del deputato o del senatore, che per esse siano stati chiamati a rispondere davanti all'autorita' giudiziaria, possono riconoscersi coperte dall'immunita' ivi prevista solo in quanto si identifichino in un'opinione espressa in sede parlamentare, non puo' tuttavia affermarsi che tale opinione sia protetta da immunita' solo nell'occasione specifica in cui viene manifestata in questo ambito e che ricada al di fuori della sfera della prerogativa se venga riprodotta in sede diversa. La pubblicita', ed anzi la naturale destinazione, che caratterizza normalmente le attivita' e gli atti del Parlamento, proprio per assicurarne la funzione di sede massima della libera dialettica politica, comportano infatti che l'immunita' di estenda a tutte le altre sedi ed occasioni in cui l'opinione venga riprodotta al di fuori dell'ambito parlamentare, purche', beninteso, il contenuto "storico" di essa, anche se non proprio testualmente identico, sia sostanzialmente il medesimo. Dal che discende che la semplice comunanza di argomento fra la dichiarazione che si pretende lesiva e le opinioni espresse dal deputato o da senatore in sede parlamentare non puo' bastare a fondare l'estensione alla prima dell'immunita' che copre le seconde. - In questo senso, S. nn. 10/2000 e 11/2000. V. anche la precedente massima A. red.: S. Pomodoro

Massima n. 25191

Nel giudizio sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno, nei confronti della Camera dei deputati, in ordine alla deliberazione adottata il 22 ottobre 1997, con la quale la Camera ha statuito che le dichiarazioni, rese nel corso di una trasmissione televisiva, per cui il deputato Vittorio Sgarbi e' stato chiamato a rispondere, innanzi al quel Tribunale, del reato di diffamazione a mezzo stampa, a danno del sostituto procuratore della Repubblica dott. Luigi Esposito, devono ritenersi coperte, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., dall'immunita' parlamentare, e' da escludere che l'essere stato il conflitto sollevato con ordinanza anziche' con ricorso, possa comportarne la irricevibilita'. Se e' vero infatti che anche quando venga promosso dall'autorita' giudiziaria, l'atto introduttivo del conflitto e' atto del giudizio costituzionale, ne assume i contenuti e le forme, e segue le sue regole procedurali, va riconosciuto che nella specie sussistono i requisiti sostanziali di un valido ricorso, come definiti dall'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, essendo indicati con sufficiente chiarezza i motivi dell'iniziativa e gli estremi dell'atto da cui si afferma discendere la lesione delle attribuzioni e il vizio che - ad avviso del Giudice - inficierebbe la delibera di insindacabilita'. L'atto di promovimento, inoltre, e' pervenuto alla cancelleria della Corte in una forma assimilabile al previsto deposito, ed e' stato, dopo l'ordinanza di ammissibilita' in sede delibativa (n. 469 del 1998) regolarmente notificato e ulteriormente depositato. - Sulla sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per l'ammissibilita'' del conflitto in oggetto in sede delibativa v. O. n. 469/1998 (gia' citata nel testo). red.: S. Pomodoro

Massima n. 25192

A decisione del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno, deve dichiararsi che non spetta alla Camera dei deputati statuire che i fatti per i quali e' in corso presso quel Tribunale il procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi per il delitto previsto e punito dagli artt. 595 cod. pen., 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e 30, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, concernono opinioni da lui espresse nell'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.. Con conseguente annullamento della deliberazione in tal senso adottata dalla Camera il 22 ottobre 1997. Al riguardo, premesso che spetta solo al giudice ordinario il compito di verificare se le esternazioni oggetto del suddetto processo penale integrino gli estremi del reato ascritto al deputato, o siano solo manifestazioni del diritto di critica spettante a tutti i cittadini, nel giudizio che la Corte costituzionale e' chiamata a rendere riguardo all'applicabilita', nel caso, del richiamato precetto costituzionale, e' infatti decisivo che tali esternazioni - nelle quali certi comportamenti, ritenuti omissivi, del Sostituto Procuratore della Repubblica Luigi Esposito nei confronti di alcuni detenuti, venivano qualificati come lesivi della dignita' dell'uomo - concernono valutazioni dello Sgarbi quale 'opinionista' nel corso di una trasmissione televisiva - e percio', come tali, in quanto espresse 'extra moenia', di per se' sicuramente non insindacabili e senza che, peraltro, sia ravvisabile in esse alcuna specifica connessione con dibattiti parlamentari, interrogazioni, inchieste, discussioni di progetti di legge, non risultando nemmeno che egli abbia fatto uso della facolta' contemplata dall'art. 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, di visitare gli istituti penitenziari per accertare in concreto le condizioni di detenzione, al fine di esercitare eventualmente, nelle forme appropriate, il sindacato ispettivo che la Costituzione gli riconosce. Cosicche', mancando palesemente il nesso tra "opinioni espresse" e "funzioni parlamentari", cosi' come richiesto dall'art. 68, primo comma, Cost., sussiste la denunciata invasione dell'ambito di attribuzioni costituzionalmente garantito all'autorita' giudiziaria. - V. le precedenti massime A e B ed ivi richiami. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta alla Camera dei deputati statuire che i fatti per i quali è in corso presso il Tribunale di Salerno il procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi per il delitto previsto e punito dagli artt. 595 del codice penale, 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e 30, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; di conseguenza annulla la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati il 22 ottobre 1997.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2000.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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