Corte costituzionale
Sentenza n. 531/2000
Corte cost., sent. 23 novembre 2000, n. 531
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 531/2000
- Data di deposito
- 23 novembre 2000
- Data di decisione
- 15 novembre 2000
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:531
Norme oggetto del giudizio
- art. 83, comma 1, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 25922
Fermo restando il dovere dei giudicanti di verificare la riconducibilità della condotta al modello legale e la sua concreta offensività, considerato che l'incriminazione di vilipendio non si estende alle espressioni di critica, anche aspra, potendosi applicare solo a manifestazioni offensive che neghino ogni valore ed ogni rispetto all'entità oggetto di protezione, in modo idoneo a indurre i destinatari della manifestazione «al disprezzo delle istituzioni o addirittura ad ingiustificate disobbedienze» (sentenza n. 20 del 1974), si riduce ad una critica di significato essenzialmente politico-legislativo la censura mossa, evocando come unico parametro l'art. 3 della Costituzione, per contestare l'eccessiva gravosità del trattamento sanzionatorio del vilipendio alla bandiera nazionale, che prevede la pena della reclusione militare da tre a sette anni, in relazione a quello previsto per l'analogo reato comune (art. 292 cod. pen.) e per altre fattispecie incriminatrici dello stesso tipo (il vilipendio alla nazione, ex art. 82 cod. pen. mil. pace). Infatti, i tertia comparationis indicati dal remittente (senza argomentare circa l'esistenza di eventuali giustificazioni di tale diversità) sono tra di loro eterogenei (per la varietà dei livelli meno elevati o di aggravamento della pena anche maggiori rispetto al reato considerato) e perfino contraddittori, quando non si riducano a profili quantitativi difficilmente traducibili in dimostrazione di assoluta irragionevolezza del divario medesimo; l'eventuale annullamento dell'art. 83 cod. pen. mil. di pace, che desse luogo alla applicazione del reato comune (art. 292 cod. pen.), produrrebbe un nuovo paradossale squilibrio, risultando il vilipendio alla bandiera punito più gravemente per i militari in congedo (art. 292-bis) che per quelli in servizio. Pertanto non é fondata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, primo comma, del codice penale militare di pace. - Sui problemi di confine tra vilipendio e libertà di espressione, anche le sentenze nn. 263/2000 e 199/1972. A.G.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, primo comma, del codice penale militare di pace (Vilipendio alla bandiera nazionale od altro emblema dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale militare di La Spezia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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