Corte costituzionale
Sentenza n. 53/2000
Corte cost., sent. 15 febbraio 2000, n. 53
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 53/2000
- Data di deposito
- 15 febbraio 2000
- Data di decisione
- 9 febbraio 2000
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:53
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Umbria del 6 luglio 1998
Parametri
- art. 18, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- 79/409, direttiva CEE
- art. 117, Costituzione
Massime
Massima n. 25182
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in via principale - in riferimento agli artt. 117 Cost. e 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonche' in relazione alla direttiva (non evocata nell'atto di rinvio) 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici - questione di legittimita' costituzionale della delibera legislativa concernente il <<Calendario venatorio per la stagione 1998/99>>, riapprovata a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale dell'Umbria nella seduta del 6 luglio 1998 (nell'identico testo rinviato dal Governo con atto del 26 giugno 1998), con la quale e' stato approvato il Calendario venatorio per la stagione 1998/99. Infatti, premesso che il ricorrente ha censurato non gia' l'omessa acquisizione del parere dell'I.N.F.S., previsto dall'art. 18, comma 2, dell'invocata legge-quadro, bensi' l'adozione delle deroghe ai periodi venatori di cui al comma 1 della predetta norma, in contrasto con il menzionato parere; e che, pertanto, il ricorso investe una disciplina derogatoria destinata a trovare applicazione durante la sola stagione venatoria 1998/1999, conclusasi il 31 gennaio 1999; la Corte si trova a giudicare dell'impugnazione in via principale di una legge a termine, che non ha potuto, ne' potrebbe ormai, trovare applicazione, essendosi chiusa la stagione venatoria in essa considerata. - Cfr. S. nn. 46/1987, 45/1987 e 37/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.
Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 9 febbraio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2000.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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