Corte costituzionale
Sentenza n. 527/2000
Corte cost., sent. 22 novembre 2000, n. 527
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 527/2000
- Data di deposito
- 22 novembre 2000
- Data di decisione
- 15 novembre 2000
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:527
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 3, legge della Regione Marche del 30 giugno 1998
- art. 2, comma 2, legge della Regione Marche del 30 giugno 1998
Parametri
- art. 117, Costituzione
- art. 6, comma 6, legge n. 217 del 17 maggio 1983
Massime
Massima n. 25885
Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta nuova organica disciplina regionale, allineata nella sostanza alla legge statale di principi, che ha definitivamente privato di ogni potenziale efficacia la disposizione della legge della Regione Marche in materia di campeggi, oggetto della questione di legittimità' costituzionale proposta in via principale; legge cui il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri per conto dello Stato ha imputato, in particolare, il contrasto con la legge quadro per il turismo (legge n. 217 del 1983) per avere previsto la possibilità' di installare nei campeggi anche unità abitative (o similari) stabilmente infisse sul terreno, in deroga, appunto, alla prescrizione della legge statale che definisce gli esercizi ricettivi abilitati a esser sede di strutture fisse come «villaggi turistici». - V. anche per casi analoghi di cessazione della materia del giudizio, tra le altre, sentenze n. 350 e n. 138/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge della Regione Marche (disciplina dei campeggi) riapprovata il 30 giugno 1998, proposta, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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