Corte costituzionale
Sentenza n. 51/2000
Corte cost., sent. 7 febbraio 2000, n. 51
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 51/2000
- Data di deposito
- 7 febbraio 2000
- Data di decisione
- 3 febbraio 2000
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:51
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- legge n. 449 del 27 dicembre 1997
Parametri
Massime
Massima n. 25161
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e successive modificazioni, limitatamente agli artt. 23 e 25, primo comma - i quali prevedono che i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, per prestazioni sia di lavoro dipendente sia di lavoro autonomo, ancorche' non esercitate abitualmente, ovvero rese a terzi o nell'interesse degli stessi, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti -, nonche' dell'art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), il quale estende la portata delle precedenti disposizioni al caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi, in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte. Infatti - posto che le sentenze della Corte n. 37 del 1997 e n. 11 del 1995 hanno gia' dichiarato inammissibili analoghe richieste referendarie; che gli strumenti di attuazione della pretesa fiscale possono ritenersi parte integrante della normativa tributaria << sol che si consideri che la mancanza di una disciplina idonea a garantire l'applicazione del prelievo renderebbe inefficace il mero apprestamento della norma sostanziale del tributo>>; e che, per quanto riguarda il sistema del prelievo alla fonte, la sussistenza di uno stretto legame tra tale disciplina e la concreta realizzazione del tributo non puo' essere messa in dubbio, in quanto la effettivita' dell'imposizione sul reddito dipende in modo rilevante dai particolari meccanismi previsti soprattutto per la riscossione materiale dei tributi -, deve essere confermato che il sistema della ritenuta alla fonte risponde sia all'interesse fiscale della immediata percezione delle somme, sia a criteri di tecnica tributaria che ne agevolano il prelievo; e nessun pregio puo' avere, al riguardo, il fatto che possano utilizzarsi anche altri strumenti di accertamento e documentazione diversi da quello scelto dal legislatore e che si intende abrogare con la consultazione popolare. - Cfr. S. nn. 364/1987, 128/1986 e 92/1972.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e successive modificazioni, nonché della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 7 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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