Corte costituzionale
Sentenza n. 49/2000
Corte cost., sent. 7 febbraio 2000, n. 49
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 49/2000
- Data di deposito
- 7 febbraio 2000
- Data di decisione
- 3 febbraio 2000
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:49
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 877 del 18 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 25158
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per la integrale abrogazione della legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio) e successive modificazioni, ad eccezione dell'art. 1 e del primo comma dell'art. 2. Infatti - posto che il lavoro a domicilio costituisce una di quelle forme speciali di lavoro che la Repubblica, secondo quanto dispone l'art. 35 Cost., deve tutelare; che la doverosita', espressa da tale precetto, di una tutela del lavoro non gia' generica ed indistinta, ma articolata e coerente con la specificita' delle varie forme del lavoro, si pone alla base di quella disciplina speciale del lavoro a domicilio, gia' introdotta dal legislatore con la legge n. 264 del 1958, poi sostituita dalla legge n. 877 del 1973, e che la proposta referendaria vorrebbe ora abrogare, cosi' eliminando una specifica e diretta attuazione di un principio costituzionale -, il limite costituito dal fatto che le leggi attraverso le quali si realizzano la tutela del lavoro nelle sue diverse manifestazioni - in quanto dirette a rendere effettivo un diritto fondamentale della persona -, una volta venute ad esistenza non possono essere puramente e semplicemente abrogate, <<pena la violazione diretta di quel medesimo precetto costituzionale, della cui attuazione costituiscono strumento>>, si oppone all'abrogazione della vigente normativa di tutela speciale del lavoro a domicilio. - Cfr. S. nn. 35/1997, 134/1994 e 106/1992.
Massima n. 25160
V. massima 'B' della sentenza n. 31/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio) e successive modificazioni, richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 7-13 dicembre 1999 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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