Corte costituzionale
Sentenza n. 47/2000
Corte cost., sent. 7 febbraio 2000, n. 47
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 47/2000
- Data di deposito
- 7 febbraio 2000
- Data di decisione
- 3 febbraio 2000
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:47
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 311 del 4 giugno 1973
Parametri
Massime
Massima n. 25164
E' ammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione della legge 4 giugno 1973, n. 311, recante <<Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali>> e successive modificazioni. E' chiaro, infatti, l'intendimento abrogativo - che non tocca il diritto dei sindacati ad ottenere i contributi dei propri iscritti, ma e' volto esclusivamente a non rendere piu' possibile attraverso l'attivita' di intermediazione svolta dagli enti previdenziali, in quanto autorizzati, la riscossione dei contributi medesimi - ed <<il fine ispiratore della richiesta risulta perfettamente oggettivato nella struttura del quesito, il quale prospetta una alternativa netta all'elettore, posto cosi' in grado di percepire con immediatezza ed esattezza le conseguenze del suo voto>>. Sussiste poi la necessaria omogeneita' del quesito (del resto analogo a quello gia' dichiarato ammissibile con sentenza n. 13 del 1995 in relazione agli artt. 26, commi 2 e 3, l. 1970, n. 300, e 594 d.lgs. 1994 n. 297), in quanto la richiesta abrogativa riguarda disposizioni tra loro intimamente connesse, le quali formano un autonomo e definito sistema - tuttora integralmente operante, come, peraltro, dimostrano le molteplici convenzioni stipulate, anche di recente, dalle varie associazioni sindacali con gli enti previdenziali - di previsione e regolamentazione della possibile assunzione, da parte degli enti previdenziali in oggetto, del servizio di esazione, per conto delle associazioni sindacali a carattere nazionale, dei contributi associativi e di assistenza contrattuale dovuti dai loro iscritti. Non rileva, infine, in senso contrario la pur constatata residuale permanenza del riferimento alle trattenute sindacali attualmente contenuto in altre leggi, perche' le relative discipline hanno matrici proprie e comunque 'rationes' diverse rispetto alla normativa oggetto del quesito in esame. - Riguardo alla ritualita' del deposito e dell'illustrazione orale delle memorie presentate da soggetti diversi dai presentatori del 'referendum', cfr. S. n. 31/2000. - V., altresi', S. n. 13/1995, con la quale e' stato dichiarato ammissibile analogo quesito, a suo tempo proposto per l'abrogazione del secondo e terzo comma dell'art. 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e dell'art. 594 del d.lgvo 16 aprile 1994, n. 297.
Massima n. 25165
V. massima 'B' della sentenza n. 31/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 4 giugno 1973, n. 311, recante "Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali" e successive modificazioni; richiesta dichiarata legittima con ordinanza 7-13 dicembre 1999 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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