Corte costituzionale
Sentenza n. 461/2000
Corte cost., sent. 3 novembre 2000, n. 461
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 461/2000
- Data di deposito
- 3 novembre 2000
- Data di decisione
- 23 ottobre 2000
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:461
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 1272 del 6 luglio 1939
- art. 13, legge n. 74 del 6 marzo 1987
- art. 9, comma 3, legge n. 898 del 1° dicembre 1970
- art. 13, regio decreto legge n. 636 del 14 aprile 1939
- art. 9, comma 2, legge n. 898 del 1° dicembre 1970
Parametri
Massime
Massima n. 25784
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272 e dell'art. 9, secondo e terzo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74), impugnati, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui non includono il convivente 'more uxorio' tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di riversibilita', anche quando la convivenza abbia acquistato gli stessi caratteri di stabilita' e certezza propri del vincolo coniugale. Infatti, la mancata inclusione del convivente 'more uxorio' tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di riversibilita' trova una sua non irragionevole giustificazione nella circostanza che il suddetto trattamento si collega geneticamente ad un preesistente rapporto giuridico che, nel caso considerato, manca. Ne consegue che la diversita' delle situazioni poste a raffronto giustifica una differenziata disciplina delle stesse. Nemmeno puo' dirsi violato il principio di tutela delle formazioni sociali in cui si sviluppa la persona umana in quanto la riferibilita' del suddetto principio alla convivenza di fatto "purche' caratterizzata da un grado accertato di stabilita'" - piu' volte affermata da questa Corte - non comporta un necessario riconoscimento al convivente del trattamento pensionistico di riversibilita' (che non appartiene certo ai diritti inviolabili dell'uomo presidiati dall'art. 2 Cost.). Precedenti: - sent. n. 8/1996 sui limiti della reciproca confrontabilita' delle discipline della convivenza 'more uxorio' e del rapporto coniugale. - sent. nn. 310/1989 e 237/1996 ove e' stata affermata la riferibilita' dell'art. 2 Cost. "anche alle convivenze di fatto, perche' caratterizzate da un grado accertato di stabilita'". L.T.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del regio d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dell'art. 9, secondo e terzo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), nella parte in cui non includono il convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di reversibilità, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal tribunale di Taranto con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di paola
Testo integrale
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