Corte costituzionale

Sentenza n. 461/2000

Corte cost., sent. 3 novembre 2000, n. 461

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
461/2000
Data di deposito
3 novembre 2000
Data di decisione
23 ottobre 2000
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:461

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25784

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272 e dell'art. 9, secondo e terzo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74), impugnati, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui non includono il convivente 'more uxorio' tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di riversibilita', anche quando la convivenza abbia acquistato gli stessi caratteri di stabilita' e certezza propri del vincolo coniugale. Infatti, la mancata inclusione del convivente 'more uxorio' tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di riversibilita' trova una sua non irragionevole giustificazione nella circostanza che il suddetto trattamento si collega geneticamente ad un preesistente rapporto giuridico che, nel caso considerato, manca. Ne consegue che la diversita' delle situazioni poste a raffronto giustifica una differenziata disciplina delle stesse. Nemmeno puo' dirsi violato il principio di tutela delle formazioni sociali in cui si sviluppa la persona umana in quanto la riferibilita' del suddetto principio alla convivenza di fatto "purche' caratterizzata da un grado accertato di stabilita'" - piu' volte affermata da questa Corte - non comporta un necessario riconoscimento al convivente del trattamento pensionistico di riversibilita' (che non appartiene certo ai diritti inviolabili dell'uomo presidiati dall'art. 2 Cost.). Precedenti: - sent. n. 8/1996 sui limiti della reciproca confrontabilita' delle discipline della convivenza 'more uxorio' e del rapporto coniugale. - sent. nn. 310/1989 e 237/1996 ove e' stata affermata la riferibilita' dell'art. 2 Cost. "anche alle convivenze di fatto, perche' caratterizzate da un grado accertato di stabilita'". L.T.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del regio d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dell'art. 9, secondo e terzo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), nella parte in cui non includono il convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di reversibilità, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal tribunale di Taranto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di paola

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze