Corte costituzionale

Sentenza n. 46/2000

Corte cost., sent. 7 febbraio 2000, n. 46

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
46/2000
Data di deposito
7 febbraio 2000
Data di decisione
3 febbraio 2000
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Massimo Vari
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:46

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 108 del 11 maggio 1990
  • art. 18, legge n. 300 del 20 maggio 1970

Parametri

Massime

Massima n. 25162

E' ammissibile la richiesta di 'referendum' popolare cosi' come integrata a seguito dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il 'referendum' del 7-13 dicembre 1999, per l'abrogazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante <<Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento>> e successive modificazioni, limitatamente all'art. 18, come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, il quale <<prevede la c.d. tutela reale contro il licenziamento, tutela il cui tratto fondamentale e' rappresentato dal potere del giudice, nei casi di recesso inefficace, nullo ovvero ingiustificato, di ordinare al datore di lavoro di reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e di corrispondergli una indennita' dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione>>. Infatti - premesso che sulla normativa vigente in tema di licenziamenti individuali, il quesito risulta formulato in modo univoco e chiaro, investendo una disciplina unitaria, contenuta in un solo articolo di legge, in riferimento ad un tipo specifico di tutela avverso il licenziamento individuale, <<il tutto in vista di effetti meramente abrogativi e non manipolativi>>; che non ricorre alcuna delle ipotesi ostative espressamente elencate all'art. 75, secondo comma, Cost., e che la richiesta non trova ostacolo nemmeno nei limiti impliciti al 'referendum' che la giurisprudenza della Corte ha individuato nella inammissibilita' di quesiti che investono leggi c.d. <<a contenuto costituzionalmente vincolato>>, relative, cioe', a disposizioni la cui abrogazione si traduce in una lesione di principi costituzionali -, e' da escludere che la norma oggetto del quesito, per quanto espressiva di esigenze ricollegabili all'indirizzo di progressiva garanzia del diritto al lavoro previsto dagli artt. 4 e 35 Cost., ne concreti l'unico possibile paradigma attutivo. Pertanto, l'eventuale abrogazione della c.d. tutela reale avrebbe il solo effetto di espungere uno dei modi per realizzare la garanzia del diritto al lavoro, che risulta ricondotta, nelle discipline attualmente in vigore sia per la tutela reale che per quella obbligatoria, al criterio di fondo della necessaria giustificazione del licenziamento. E neppure, una volta rimosso l'art. 18 della legge n. 300 del 1970, verrebbe meno ogni tutela in materia di licenziamenti illegittimi, poiche' resterebbe comunque operante nell'ordinamento, anche alla luce dei principi desumibili dalla Carta sociale europea, ratificata e resa esecutiva con legge 9 febbraio 1999, n. 30, la tutela obbligatoria prevista dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata dalla legge 11 maggio 1990, n. 108. - Cfr., 'ex multis' S. nn. 194/1970, 129/1976 e 189/1980, sui temperamenti al potere di recesso del datore di lavoro, secondo garanzie affidate alla discrezionalita' del legislatore, non solo quanto alla scelta dei tempi, ma anche dei modi di attuazione. - Sulla ritualita' del deposito e della illustrazione orale delle memorie presentate da soggetti diversi dai presentatori del 'referendum', v. S. n. 31/2000.

Massima n. 25163

V. massima "B" della sentenza n. 31/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare, così come integrata a seguito dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum del 7-13 dicembre 1999, per l'abrogazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" e successive modificazioni, limitatamente all'art. 18, come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108; richiesta dichiarata legittima, con la suddetta ordinanza, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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