Corte costituzionale
Sentenza n. 45/2000
Corte cost., sent. 7 febbraio 2000, n. 45
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 45/2000
- Data di deposito
- 7 febbraio 2000
- Data di decisione
- 3 febbraio 2000
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:45
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, decreto-legge n. 726 del 30 ottobre 1984
- art. 5, legge n. 863 del 19 dicembre 1984
Parametri
Massime
Massima n. 25157
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione dell'art. 5 e successive modificazioni del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), il quale reca una disciplina sul rapporto di lavoro subordinato privato a tempo parziale che rientra nel campo di applicazione della direttiva comunitaria 97/81/CE del 15 dicembre 1997, allo stato non ancora recepita nel nostro ordinamento, volta specificamente ad attuare l'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso il 6 giugno 1997 tra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale UNICE, CEEP e CES, in base al quale e' stato, tra l'altro, stabilito il principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo parziale e il principio di agevolazione dello sviluppo di tale lavoro. Infatti - premesso che il giudizio per l'ammissibilita' della richiesta referendaria postula che si accerti se la stessa sia in contrasto con i limiti posti dall'art. 75, secondo comma, Cost.; che esso va in particolare esteso a verificare la compatibilita` del quesito con le prescrizioni delle direttive comunitarie, qualora, come accade nella specie, queste siano idonee a produrre effetti tali da inibire l'abrogazione delle norme interne, in quanto preclusiva del corretto adempimento degli obblighi derivanti allo Stato italiano dal diritto comunitario derivato; e che, in forza dell'art. 11 Cost., di fronte alla normativa comunitaria <<l'ordinamento interno si ritrae e non e' piu' operante>> e gli obiettivi comunitari trovano una sia pur parziale ed anticipata conformazione, nel vigente ordinamento interno, appunto nella disciplina recata dall'art. 5 in oggetto -, l'abrogazione in via referendaria di tale articolo determinerebbe la eliminazione pura e semplice della tutela contenuta nella vigente disciplina specifica del rapporto di lavoro a tempo parziale, cosi' da porre in essere una situazione tale da far sorgere la responsabilita' dello Stato italiano per inadempimento di uno specifico obbligo comunitario, con conseguente violazione dell'art. 75, secondo comma, Cost.. - Cfr. S. nn. 27/1997, 33/1997, 36/1997 e 64/1990, in particolare per quanto attiene alla necessita' di accertare, nel giudizio per l'ammissibilita' della richiesta referendaria, se la stessa sia in contrasto con i limiti posti dall'art. 75, secondo comma, Cost., o con quelli desumibili da una interpretazione logico-sistematica della Costituzione. - V., pure, S, n. 285/1990 e n. 26/1993. - Cfr., ancora, S. n. 202/1999, sulla finalita' della legge n. 863/84 di perseguire <<la flessibilita' e l'occupazione nel loro complesso>>.
Massima n. 25159
V. massima "B" della sentenza n. 31/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 5 e successive modificazioni del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), richiesta dichiarata legittima con ordinanza in data 7-13 dicembre 1999 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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