Corte costituzionale

Sentenza n. 45/2000

Corte cost., sent. 7 febbraio 2000, n. 45

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
45/2000
Data di deposito
7 febbraio 2000
Data di decisione
3 febbraio 2000
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:45

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, decreto-legge n. 726 del 30 ottobre 1984
  • art. 5, legge n. 863 del 19 dicembre 1984

Parametri

Massime

Massima n. 25157

E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione dell'art. 5 e successive modificazioni del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), il quale reca una disciplina sul rapporto di lavoro subordinato privato a tempo parziale che rientra nel campo di applicazione della direttiva comunitaria 97/81/CE del 15 dicembre 1997, allo stato non ancora recepita nel nostro ordinamento, volta specificamente ad attuare l'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso il 6 giugno 1997 tra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale UNICE, CEEP e CES, in base al quale e' stato, tra l'altro, stabilito il principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo parziale e il principio di agevolazione dello sviluppo di tale lavoro. Infatti - premesso che il giudizio per l'ammissibilita' della richiesta referendaria postula che si accerti se la stessa sia in contrasto con i limiti posti dall'art. 75, secondo comma, Cost.; che esso va in particolare esteso a verificare la compatibilita` del quesito con le prescrizioni delle direttive comunitarie, qualora, come accade nella specie, queste siano idonee a produrre effetti tali da inibire l'abrogazione delle norme interne, in quanto preclusiva del corretto adempimento degli obblighi derivanti allo Stato italiano dal diritto comunitario derivato; e che, in forza dell'art. 11 Cost., di fronte alla normativa comunitaria <<l'ordinamento interno si ritrae e non e' piu' operante>> e gli obiettivi comunitari trovano una sia pur parziale ed anticipata conformazione, nel vigente ordinamento interno, appunto nella disciplina recata dall'art. 5 in oggetto -, l'abrogazione in via referendaria di tale articolo determinerebbe la eliminazione pura e semplice della tutela contenuta nella vigente disciplina specifica del rapporto di lavoro a tempo parziale, cosi' da porre in essere una situazione tale da far sorgere la responsabilita' dello Stato italiano per inadempimento di uno specifico obbligo comunitario, con conseguente violazione dell'art. 75, secondo comma, Cost.. - Cfr. S. nn. 27/1997, 33/1997, 36/1997 e 64/1990, in particolare per quanto attiene alla necessita' di accertare, nel giudizio per l'ammissibilita' della richiesta referendaria, se la stessa sia in contrasto con i limiti posti dall'art. 75, secondo comma, Cost., o con quelli desumibili da una interpretazione logico-sistematica della Costituzione. - V., pure, S, n. 285/1990 e n. 26/1993. - Cfr., ancora, S. n. 202/1999, sulla finalita' della legge n. 863/84 di perseguire <<la flessibilita' e l'occupazione nel loro complesso>>.

Massima n. 25159

V. massima "B" della sentenza n. 31/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 5 e successive modificazioni del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), richiesta dichiarata legittima con ordinanza in data 7-13 dicembre 1999 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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