Corte costituzionale
Sentenza n. 44/2000
Corte cost., sent. 7 febbraio 2000, n. 44
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 44/2000
- Data di deposito
- 7 febbraio 2000
- Data di decisione
- 3 febbraio 2000
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:44
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, comma 2, sostituito, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
- art. 16, comma 3, sostituito, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
- art. 14, legge n. 97 del 2 aprile 1979
Parametri
Massime
Massima n. 25177
E' ammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante <<Ordinamento giudiziario>>, limitatamente alle seguenti parti articolo 16, comma 2, limitatamente alle parole <<,senza l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura>>, e comma 3: <<In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali e' parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063>>, come sostituiti all'art. 14 della legge 2 aprile 1979, n. 97; richiesta dichiarata legittima, con ordinanza 7-13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il 'referendum' costituito presso la Corte di cassazione, in quanto non sussistono cause ostative espressamente indicate dall'art. 75, secondo comma, Cost. (le disposizioni di legge che si intendono sottoporre a consultazione referendaria sono del tutto estranee alle materie ivi menzionate), ed in quanto il quesito risponde ai requisiti di chiarezza ed omogeneita' (la possibilita' per i magistrati di accettare incarichi estranei al loro ruolo istituzionale e di assumere le funzioni di arbitro costituisce un principio unitario, alla cui eliminazione e' indirizzata la richiesta referendaria, la quale propone, appunto, l'abrogazione delle disposizioni che detto principio contengono). - S. n. 41/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante "Ordinamento giudiziario", limitatamente alle seguenti parti: articolo 16, comma 2, limitatamente alle parole ", senza l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura", e comma 3: "In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.", come sostituiti all'art. 14 della legge 2 aprile 1979, n. 97; richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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