Corte costituzionale

Sentenza n. 431/2000

Corte cost., sent. 20 ottobre 2000, n. 431

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
431/2000
Data di deposito
20 ottobre 2000
Data di decisione
10 ottobre 2000
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:431

Norme oggetto del giudizio

  • art. 56, comma 2, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 25747

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 56, comma secondo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 impugnato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non esclude che possano essere compensati con i debiti verso il fallito anche i crediti scaduti vantati nei suoi confronti che siano stati acquistati per atto fra vivi nell'anno anteriore al fallimento. Rientra, infatti, nella discrezionalita' del legislatore - col solo limite della manifesta illogicita' o arbitrarieta' - la scelta degli strumenti normativi idonei ad evitare una artificiosa compensazione operata in danno della massa fallimentare attraverso l'acquisto, nel cosiddetto periodo sospetto, di crediti verso il fallito. Il suddetto limite non appare, nella specie, travalicato in quanto la distinzione operata, con riguardo ai crediti acquistati per atto tra vivi nel medesimo periodo di tempo, tra crediti non scaduti (espressamente esclusi dalla compensazione) e crediti scaduti, ancorche' censurabile sul piano dell'opportunita' e dell'efficacia pratica (rispetto al raggiungimento dell'obiettivo di preservare in modo completo la 'par condicio creditorum' dalle manovre fraudolente sempre possibili in tutti i casi di reciprocita' di posizioni attive e passive derivanti dall'acquisto di crediti verso il fallito), non da' luogo ad una incongruenza dal punto di vista logico-giuridico, visto che la suddetta differenza di trattamento trova, da tale punto di vista, plausibile spiegazione nel fatto che solo con riguardo ai crediti scaduti prima del fallimento l'effetto estintivo proprio della compensazione deve intendersi realizzato anteriormente alla dichiarazione di fallimento. L.T.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - dal giudice del tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 20 ottobre 2000.

Il cancelliere: Malvica

Testo integrale

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