Corte costituzionale
Sentenza n. 43/2000
Corte cost., sent. 7 febbraio 2000, n. 43
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 43/2000
- Data di deposito
- 7 febbraio 2000
- Data di decisione
- 3 febbraio 2000
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:43
Norme oggetto del giudizio
- art. 63, comma 3, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 9, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 63, comma 2, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
Parametri
- art. 2, comma 1, legge costituzionale n. 1 del 11 marzo 1953
- art. 75, Costituzione
Massime
Massima n. 25179
Nel giudizio di ammissibilita' del 'referendum', previsto dall'art. 2, comma primo, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e' in facolta' della Corte costituzionale - compatibilmente con la struttura, la funzione e la scansione temporale della procedura stabilita dal legislatore - raccogliere ed ascoltare le osservazioni relative alla legittimita' costituzionale della richiesta di 'referendum', anche se esse provengono da soggetti diversi da coloro (delegati, o presentatori, e Presidente del Consiglio) ai quali l'art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, espressamente attribuisce il diritto di presentare memorie. - Sul punto, ampiamente, S. n. 31/2000 red.: S. Pomodoro
Massima n. 25180
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate, dell'art. 63, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e dell'art. 9 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); richiesta dichiarata legittima, con ordinanza 7-13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il 'referendum' costituito presso la Corte di cassazione, con la denominazione identificativa <<Servizio sanitario nazionale: Abolizione dell'obbligo di iscrizione al Servizio per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Liberta' di scegliere tra Servizio e assistenza privata>>. Nel contesto del sistema complessivo delineato dalla legge n. 833 del 1978 - sul quale non incide il quesito referendario e che e' caratterizzato dalla universalita' dell'assistenza, garantita dal Servizio sanitario nazionale a tutti i cittadini, il cui diritto deriva direttamente dalla legge, mentre l'iscrizione negli elenchi degli utenti (prevista dall'art. 19, stessa legge) costituisce solo un adempimento amministrativo per l'organizzazione delle prestazioni - non e' infatti configurabile quel meccanismo assicurativo che costituirebbe il presupposto dell'iniziativa referendaria, ne', tanto meno, potrebbe esserlo in seguito all'avvenuta abrogazione dei contributi per il Servizio sanitario nazionale, disposta contestualmente al finanziamento dello stesso Servizio mediante il gettito fiscale previsto dal d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (in particolare dagli artt. 36, 38 e 39) istitutivo dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Cosicche' l'eventuale soppressione del secondo comma dell'art. 63 della legge n. 833 del 1978 non conseguirebbe l'effetto abrogativo prefigurato, della possibilita', cioe', di uscire dal Servizio sanitario nazionale scegliendo una assicurazione privata, mentre la soppressione delle parole del terzo comma dello stesso art. 63, indicate nel quesito prefigurerebbe la reintroduzione del contributo che, per i cittadini, e' stato soppresso. E d'altra parte neppure l'intervento soppressivo richiesto nei confronti dell'art. 9 del d.lgs. n. 552 del 1992 sarebbe sufficiente a conseguire lo scopo anzidetto, dato che ne' la eliminazione dell'aggettivo che qualifica come <<integrativi>> i fondi destinati a forme integrative di assistenza sanitaria, ne' la cancellazione della locuzione che qualifica come <<aggiuntive>> le prestazioni da esse assicurate, varrebbero a mutare la configurazione della struttura e della funzione dei fondi sanitari integrativi, quali risultano dal complesso della normativa complessiva (v., tra l'altro, l'art. 8-quater, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992 e l'art. 122 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112). La rilevata inidoneita' della richiesta di abrogazione ad incorporare il quesito referendario non consente inoltre agli elettori di esprimere un voto consapevole dei suoi effetti normativi, finendo con l'attribuire allo stesso quesito una funzione esclusivamente propositiva, estranea all'istituto del 'referendum' quale e' previsto dall'art. 75 Cost.. - Per l'inammissibilita' di analoga richiesta di 'referendum' popolare gia' proposta in materia, S. n. 39/1997. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, dell'art. 63, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 713 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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