Corte costituzionale
Sentenza n. 420/2000
Corte cost., sent. 13 ottobre 2000, n. 420
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 420/2000
- Data di deposito
- 13 ottobre 2000
- Data di decisione
- 9 ottobre 2000
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- GUIZZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:420
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 16 dicembre 1998
Parametri
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 68, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 25717
Tutti gli elementi essenziali del ricorso ricorrono nell'atto con il quale il Tribunale di Como ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, nei confronti della Camera dei deputati. Va, pertanto, respinta l'eccezione da quest'ultima proposta, di irricevibilita' per inidoneita' dell'atto introduttivo. - V. anche, in senso conforme, sentenza n. 10/2000, n. 320 e n. 321 del 2000.
Massima n. 25718
Nel conflitto promosso da un'autorita' giudiziaria, nella specie dal Tribunale di Como, nei confronti (di un ramo) del Parlamento, l'indicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e' sufficiente a ritenere adempiuto l'onere di indicare la norma costituzionale che regola la materia delimitando le attribuzioni costituzionali in discussione. Va, pertanto, respinta l'eccezione di inammissibilita' per mancata indicazione delle norme costituzionali poste a fondamento delle attribuzioni di cui si lamenta la menomazione. - V. anche, conformi, sentenze nn. 320 e 321/2000.
Massima n. 25719
Non spetta alla Camera dei deputati - con la deliberazione adottata il 16 dicembre 1998 - dichiarare l'insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse nel corso di un programma televisivo da un proprio componente, in ordine alle quali e' stato promosso giudizio penale davanti al Tribunale di Como, ricorrente per conflitto di attribuzione nei confronti della stessa Camera dei deputati. E, invero, poiche' non sussiste nella specie alcun collegamento delle opinioni espresse dal deputato con attivita' dallo stesso svolte nell'ambito parlamentare ne' corrispondenza sostanziale di contenuti e significati con un qualsivoglia atto parlamentare, deve concludersi che la deliberazione parlamentare impugnata abbia interferito in modo illegittimo nella sfera di attribuzione dell'autorita' giudiziaria ricorrente. E, per conseguenza, in accoglimento del ricorso del Tribunale di Como, e' annullata la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati il 16 dicembre 1998. - V. anche sentenze nn. 11, 56 e 58/2000 e nn. 320 e 321/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi, in ordine alle quali è stato promosso davanti al tribunale di Como il giudizio penale indicato in epigrafe; conseguentemente annulla la delibera adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 dicembre 1998.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2000.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 ottobre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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