Corte costituzionale

Sentenza n. 420/2000

Corte cost., sent. 13 ottobre 2000, n. 420

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
420/2000
Data di deposito
13 ottobre 2000
Data di decisione
9 ottobre 2000
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
GUIZZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:420

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 16 dicembre 1998

Parametri

  • art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 68, comma 1, Costituzione

Massime

Massima n. 25717

Tutti gli elementi essenziali del ricorso ricorrono nell'atto con il quale il Tribunale di Como ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, nei confronti della Camera dei deputati. Va, pertanto, respinta l'eccezione da quest'ultima proposta, di irricevibilita' per inidoneita' dell'atto introduttivo. - V. anche, in senso conforme, sentenza n. 10/2000, n. 320 e n. 321 del 2000.

Massima n. 25718

Nel conflitto promosso da un'autorita' giudiziaria, nella specie dal Tribunale di Como, nei confronti (di un ramo) del Parlamento, l'indicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e' sufficiente a ritenere adempiuto l'onere di indicare la norma costituzionale che regola la materia delimitando le attribuzioni costituzionali in discussione. Va, pertanto, respinta l'eccezione di inammissibilita' per mancata indicazione delle norme costituzionali poste a fondamento delle attribuzioni di cui si lamenta la menomazione. - V. anche, conformi, sentenze nn. 320 e 321/2000.

Massima n. 25719

Non spetta alla Camera dei deputati - con la deliberazione adottata il 16 dicembre 1998 - dichiarare l'insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse nel corso di un programma televisivo da un proprio componente, in ordine alle quali e' stato promosso giudizio penale davanti al Tribunale di Como, ricorrente per conflitto di attribuzione nei confronti della stessa Camera dei deputati. E, invero, poiche' non sussiste nella specie alcun collegamento delle opinioni espresse dal deputato con attivita' dallo stesso svolte nell'ambito parlamentare ne' corrispondenza sostanziale di contenuti e significati con un qualsivoglia atto parlamentare, deve concludersi che la deliberazione parlamentare impugnata abbia interferito in modo illegittimo nella sfera di attribuzione dell'autorita' giudiziaria ricorrente. E, per conseguenza, in accoglimento del ricorso del Tribunale di Como, e' annullata la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati il 16 dicembre 1998. - V. anche sentenze nn. 11, 56 e 58/2000 e nn. 320 e 321/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi, in ordine alle quali è stato promosso davanti al tribunale di Como il giudizio penale indicato in epigrafe; conseguentemente annulla la delibera adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 dicembre 1998.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2000.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 13 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze