Corte costituzionale

Sentenza n. 408/2000

Corte cost., sent. 31 luglio 2000, n. 408

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
408/2000
Data di deposito
31 luglio 2000
Data di decisione
13 luglio 2000
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:408

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, legge n. 745 del 10 maggio 1938
  • art. 47, regio decreto n. 1279 del 25 maggio 1939

Parametri

Massime

Massima n. 25677

Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 11 della legge 10 maggio 1938 n. 745 e 47 del regio decreto 25 maggio 1939 n. 1279, che vietano all'autorita' giudiziaria di ordinare la restituzione delle cose smarrite, rubate o provenienti da reato, costituite in pegno presso un Monte, se il proprietario non fornisce la prova di aver rimborsato al Monte stesso la somma data in prestito, con gli interessi e gli eventuali diritti accessori. Come, infatti, gia' precisato nella sentenza n. 702 del 1988 - che ha dichiarato non fondata analoga questione in riferimento all'art. 42 Costituzione - le norme denunciate (a differenza delle corrispondenti disposizioni gia' contenute nella legge n. 169 del 1898 e nel regio decreto n. 185 del 1899 che avevano carattere eccezionale nell'ordinamento del codice civile del 1865) costituiscono viceversa - nel quadro del codice vigente, che ha soppresso la distinzione tra perdita volontaria e perdita involontaria del possesso - una applicazione specifica del principio per cui "il possesso in buona fede vale titolo". In coerenza al quale, appunto, nel conflitto tra l'interesse individuale del proprietario e l'interesse collettivo alla sicurezza del commercio mobiliare, esse danno ragionevolmente prevalenza al secondo, con lo stabilire che il Monte di Pieta' che, nell'esercizio della sua attivita' istituzionale di prestito su pegno, riceve 'in buona fede' cose mobili altrui a titolo di garanzia reale, acquisti il diritto di pegno e, con esso, le facolta' previste dagli artt. 2794 e 2796 cod. civ. Da cio' l'esclusa violazione del principio di eguaglianza, sotto il profilo della attribuzione di un ingiustificato privilegio a taluni operatori economici: sempreche' pero' la normativa in esame venga correttamente interpretata, 'secundum Constitutionem', in un quadro di limiti ben precisi, per cui resti escluso il diritto dell'istituto creditizio nel caso in cui i suoi operatori si siano resi colpevoli dei reati di ricettazione o di incauto acquisto o dove comunque risultino a loro carico comprovati elementi di dolo o di colpa, ravvisabile (quest'ultima) anche quando essi agiscano con accertata violazione della diligenza richiesta non solo - come a qualunque altro possessore - dalle norme civili e penali, ma specificamente dall'art. 38 del r.d. n. 1279 del 1939, in base al quale <<i Monti possono sempre rifiutare la concessione di prestiti quando hanno fondato motivo di ritenere che le cose offerte in pegno sono di illegittima provenienza>>.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 della legge 10 maggio 1938, n. 745 (Ordinamento dei Monti di credito su pegno) e 47 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279 (Attuazione della legge 10 maggio 1938, n. 745 sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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