Corte costituzionale
Sentenza n. 407/2000
Corte cost., sent. 31 luglio 2000, n. 407
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 407/2000
- Data di deposito
- 31 luglio 2000
- Data di decisione
- 13 luglio 2000
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:407
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 25676
Non e' fondata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 525 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il ricorso per l'intervento nella procedura esecutiva del creditore, munito di scrittura, debba essere notificato al debitore esecutato che, pur consapevole della pendenza della procedura, sia rimasto assente all'udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita o per l'assegnazione o a quella fissata per la dichiarazione del terzo. La diversita' di struttura tra il processo ordinario di cognizione ed il processo esecutivo destinato ad assicurare la realizzazione della gia' accertata pretesa giuridica rappresentata dal titolo esecutivo, impedisce infatti l'assimilazione, auspicata dal rimettente, della situazione in esame a quella disciplinata dall'art. 292 codice di procedura civile. Nel quadro del processo esecutivo, nel quale s'inserisce e nel contesto del quale va rettamente interpretato il censurato art. 525, le esigenze difensive del debitore non sono comunque trascurate ma solo diversamente modulate, non mancando altri momenti di contraddittorio (vedi, ad esempio, gli articoli 485, 512, 530 stesso codice) in occasione dei quali il debitore esecutato - su cui incombe ovviamente, come su ogni altra parte processuale, l'onere della diligenza necessaria all'esercizio della propria attivita' difensiva - puo' comunque venire a conoscenza di eventuali interventi di creditori e spiegare in relazione a questi le proprie difese anche in via di opposizione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 525 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze