Corte costituzionale
Sentenza n. 406/2000
Corte cost., sent. 31 luglio 2000, n. 406
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 406/2000
- Data di deposito
- 31 luglio 2000
- Data di decisione
- 13 luglio 2000
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:406
Norme oggetto del giudizio
- art. 260, comma 2, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 25675
Non e' fondata, in riferimento agli articoli 3 e 2 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 260, secondo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevederebbe che la richiesta di procedimento del comandante di corpo - alla quale e' subordinata la perseguibilita' dei reati per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore a sei mesi - non possa piu' essere proposta quando per lo stesso fatto sia stata irrogata la sanzione disciplinare della consegna di rigore. Il rimettente imputa, infatti, erroneamente alla norma denunciata l'asserita compromissione di valori costituzionali che sarebbe, semmai, addebile - al lume della sua stessa prospettazione - esclusivamente alla norma, di rango secondario, regolativa dei rapporti tra la sanzione disciplinare della consegna di rigore ed il procedimento penale (art. 65 regolamento di disciplina), poiche' e' proprio quest'ultima disposizione - e non la norma primaria aggredita - che prevede, a un tempo, l'applicabilita' della sanzione disciplinare a fatti integrativi di reato e quel divieto di cumulo - intesi "a senso unico" - fra sanzione penale e sanzione disciplinare cui si rivolgono le censure di costituzionalita'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 260, secondo comma, del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dalla Corte militare di appello con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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