Corte costituzionale

Sentenza n. 406/2000

Corte cost., sent. 31 luglio 2000, n. 406

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
406/2000
Data di deposito
31 luglio 2000
Data di decisione
13 luglio 2000
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:406

Norme oggetto del giudizio

  • art. 260, comma 2, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 25675

Non e' fondata, in riferimento agli articoli 3 e 2 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 260, secondo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevederebbe che la richiesta di procedimento del comandante di corpo - alla quale e' subordinata la perseguibilita' dei reati per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore a sei mesi - non possa piu' essere proposta quando per lo stesso fatto sia stata irrogata la sanzione disciplinare della consegna di rigore. Il rimettente imputa, infatti, erroneamente alla norma denunciata l'asserita compromissione di valori costituzionali che sarebbe, semmai, addebile - al lume della sua stessa prospettazione - esclusivamente alla norma, di rango secondario, regolativa dei rapporti tra la sanzione disciplinare della consegna di rigore ed il procedimento penale (art. 65 regolamento di disciplina), poiche' e' proprio quest'ultima disposizione - e non la norma primaria aggredita - che prevede, a un tempo, l'applicabilita' della sanzione disciplinare a fatti integrativi di reato e quel divieto di cumulo - intesi "a senso unico" - fra sanzione penale e sanzione disciplinare cui si rivolgono le censure di costituzionalita'.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 260, secondo comma, del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dalla Corte militare di appello con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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