Corte costituzionale

Sentenza n. 405/2000

Corte cost., sent. 31 luglio 2000, n. 405

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
405/2000
Data di deposito
31 luglio 2000
Data di decisione
13 luglio 2000
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:405

Norme oggetto del giudizio

  • decreto-legge n. 378 del 2 novembre 1998
  • art. 1, legge n. 448 del 23 dicembre 1998
  • art. 28, comma 16, legge n. 448 del 23 dicembre 1998

Parametri

Massime

Massima n. 25674

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale (degli articoli 1 e 4) del decreto legge 2 novembre 1998 n. 378 sollevata, con ricorso della Regione Siciliana in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale, all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonche' all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto il predetto decreto non e' stato convertito in legge e l'art. 17 della successiva legge n. 448 del 1998, che ha fatto salvi gli effetti da esso prodotti, non e' stato impugnato dalla ricorrente.

Massima n. 25684

Non e' fondata la questione - sollevata, in via principale, dalla Regione Siciliana, in riferimento all'articolo 36 dello Statuto speciale, all'articolo 2 del d.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074 nonche' all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - di legittimita' costituzionale degli articoli 1 e 28, comma 16, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, che, rispettivamente, prevedono la restituzione ai contribuenti del 60 per cento del cosiddetto contributo straordinario per l'Europa versato o trattenuto (contributo la cui istituzione era stata disposta dall'art. 3, comma 194, della legge n. 662 del 1996) disciplinandone le modalita' mediante compensazione con altri debiti tributari relativi al 1998 o mediante rimborso (art. 1) e che "nella determinazione delle spettanze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome per il 1999, si tiene conto del minor gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 1" (art. 28). L'impugnazione muove, infatti, dalla erronea premessa che le disposizioni denunciate non garantirebbero l'effettiva attribuzione alle Regioni di somme pari a quelle perdute per effetto della compensazione, lasciando alla discrezionalita' degli organi dello Stato la determinazione dell'ammontare riconosciuto e del momento del correlativo accredito. Mentre quelle norme vanno correttamente interpretate nel senso invece che l'esatto e complessivo ammontare delle minori entrate affluite alla Regione per effetto delle compensazioni operate dai contribuenti ai fini della restituzione del contributo per l'Europa deve trovare corrispondenza nella attribuzione alla Regione, di un ammontare identico, e che la correlativa "restituzione" deve aver luogo gia' in sede di riparto delle somme riscosse nel 1999, senza alcuna discrezionalita', quindi dello Stato in ordine al 'quantum' e al 'quando' della restituzione medesima. Dal che, appunto, l'esclusa violazione dei parametri evocati.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del decreto legge 2 novembre 1998, n. 378 (Restituzione del contributo straordinario per l'Europa ed altre disposizioni tributarie urgenti), sollevata, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale, all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonché all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Siciliana col ricorso in epigrafe (r. ric. n. 46 del 1998);

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 28, comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale, all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonché all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Siciliana col ricorso in epigrafe (r. ric. n. 6 del 1999).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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