Corte costituzionale

Sentenza n. 390/2000

Corte cost., sent. 28 luglio 2000, n. 390

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
390/2000
Data di deposito
28 luglio 2000
Data di decisione
13 luglio 2000
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:390

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge n. 104 del 2 maggio 1990
  • art. 7, legge n. 898 del 24 dicembre 1976

Parametri

Massime

Massima n. 25659

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 7 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, come modificato dall'art. 3 della legge 2 maggio 1990, n. 104, nella parte in cui, con riguardo alle limitazioni discendenti dalle "servitu' militari", non prevede un indennizzo annuo differenziato per i terreni con preesistente destinazione edificatoria e non suscettibili di altra utilizzazione e rendita agraria. Nel caso di tali terreni, infatti, il criterio automatico di determinazione dell'indennizzo adottato dalla norma, basato sul valore della rendita catastale, che prescinde dal riferimento al valore venale del bene, si rivela del tutto inadeguato o addirittura mancante, potendo portare a valori di rendita insignificanti ed irrisori o addirittura a zero, trattandosi appunto di beni in tutto o in parte privi di rendita dominicale e agraria. La fissazione del concreto criterio correttivo specifico rientra peraltro, nel potere discrezionale del legislatore, il quale puo' adoperare un qualsiasi metodo e criterio che tenga conto anche della natura edificatoria dei terreni. Sul piano generale degli oneri derivanti dalle "servitu' militari", problemi come quelli in esame, specie per le nuove installazioni, potranno essere ridotti attraverso la localizzazione delle opere ed impianti militari coordinata con i piani di assetto territoriale della regione e, in ogni modo, in caso di revisione quinquennale e di conferma della imposizione che renda impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di proprieta' sul bene, o su parte di esso, e' offerta al proprietario la possibilita' di eludere la espropriazione totale o parziale del bene stesso. - v. le sentenze n. 6/1996 e 179/1999. A.M.M.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1976, n. 898 (nuova regolamentazione delle servitù militari), come modificato dall'art. 3 della legge 2 maggio 1990, n. 104 (modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari), nella parte in cui non prevede un indennizzo annuo differenziato per i terreni con preesistente destinazione edificatoria e non suscettibili di altra utilizzazione e rendita agraria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze