Corte costituzionale
Sentenza n. 390/2000
Corte cost., sent. 28 luglio 2000, n. 390
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 390/2000
- Data di deposito
- 28 luglio 2000
- Data di decisione
- 13 luglio 2000
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:390
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 104 del 2 maggio 1990
- art. 7, legge n. 898 del 24 dicembre 1976
Parametri
Massime
Massima n. 25659
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 7 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, come modificato dall'art. 3 della legge 2 maggio 1990, n. 104, nella parte in cui, con riguardo alle limitazioni discendenti dalle "servitu' militari", non prevede un indennizzo annuo differenziato per i terreni con preesistente destinazione edificatoria e non suscettibili di altra utilizzazione e rendita agraria. Nel caso di tali terreni, infatti, il criterio automatico di determinazione dell'indennizzo adottato dalla norma, basato sul valore della rendita catastale, che prescinde dal riferimento al valore venale del bene, si rivela del tutto inadeguato o addirittura mancante, potendo portare a valori di rendita insignificanti ed irrisori o addirittura a zero, trattandosi appunto di beni in tutto o in parte privi di rendita dominicale e agraria. La fissazione del concreto criterio correttivo specifico rientra peraltro, nel potere discrezionale del legislatore, il quale puo' adoperare un qualsiasi metodo e criterio che tenga conto anche della natura edificatoria dei terreni. Sul piano generale degli oneri derivanti dalle "servitu' militari", problemi come quelli in esame, specie per le nuove installazioni, potranno essere ridotti attraverso la localizzazione delle opere ed impianti militari coordinata con i piani di assetto territoriale della regione e, in ogni modo, in caso di revisione quinquennale e di conferma della imposizione che renda impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di proprieta' sul bene, o su parte di esso, e' offerta al proprietario la possibilita' di eludere la espropriazione totale o parziale del bene stesso. - v. le sentenze n. 6/1996 e 179/1999. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1976, n. 898 (nuova regolamentazione delle servitù militari), come modificato dall'art. 3 della legge 2 maggio 1990, n. 104 (modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari), nella parte in cui non prevede un indennizzo annuo differenziato per i terreni con preesistente destinazione edificatoria e non suscettibili di altra utilizzazione e rendita agraria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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