Corte costituzionale

Sentenza n. 39/2000

Corte cost., sent. 7 febbraio 2000, n. 39

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
39/2000
Data di deposito
7 febbraio 2000
Data di decisione
3 febbraio 2000
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:39

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 7, decreto legislativo n. 569 del 23 dicembre 1997
  • art. 10, comma 12, decreto legislativo n. 569 del 23 dicembre 1997
  • art. 10, comma 3, decreto legislativo n. 569 del 23 dicembre 1997
  • art. 10, comma 10, decreto legislativo n. 569 del 23 dicembre 1997

Parametri

Massime

Massima n. 25139

E' inammissibile, in quanto il quesito formulato investe piu' disposizioni di legge non omogenee tra loro, la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione, dei commi 3, 7, 10 e 12 dell'art. 10 del d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 569, nelle parti in cui si prevedono i requisiti (soggettivi e oggettivi) e le condizioni per l'esercizio, da parte di soggetti privati (imprese, gruppi di imprese e societa' cooperative), previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro: richiesta dichiarata legittima, con ord. 13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il 'referendum' presso la Corte di cassazione, con la denominazione "Collocamento al lavoro: liberalizzazione". Infatti, mentre il richiesto requisito dell'esclusivita' dell'oggetto sociale (di cui al comma 3) riguarda la purezza dell'attivita' dell'impresa che la legge vuole indenne da qualsiasi contaminazione anche la piu' lieve - al punto di precludere in questo settore l'assunzione della qualita' di imprenditore alla persona fisica per l'altrimenti inevitabile commistione con altre operazioni negoziali del soggetto - ed i requisiti di professionalita' specifica di amministratori, dirigenti ed operatori (di cui al comma 7) attengono all'impresa nella sua globalita' e non all'uno o all'altro dei suoi rapporti contrattuali e mirano alla qualita' del servizio offerto, con il vincolo di gratuita' dell'attivita' nei confronti dei lavoratori (stabilito dal comma 10 e sanzionato dal comma 12) il legislatore si propone di proteggere una soltanto delle parti dell'istituendo rapporto di lavoro: quella parte, cioe', che anche in un contesto di liberalizzazione e' valutata come la piu' debole, sia rispetto al datore di lavoro che all'agente intermediario. Unificare questi eterogenei ordini di limiti sotto l'indistinta rubrica "liberalizzazione" significa dunque precludere agli elettori il diritto, ad essi spettante, di esprimere valutazioni autonome e anche potenzialmente divergenti, sui diversi valori ed istanze legislative a cui le singole disposizioni interessate dalla richiesta abrogativa mettono capo. - Riguardo alla ritualita', anche in questo giudizio riconosciuta, del deposito di memorie e illustrazione orale delle stesse da parte di soggetti diversi dai presentatori della richiesta di 'referendum' e dal Presidente del Consiglio, v. S. n. 31/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59", richiesta dichiarata legittima, con ordinanza depositata in data 13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 febbraio.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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