Corte costituzionale
Sentenza n. 38/2000
Corte cost., sent. 7 febbraio 2000, n. 38
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 38/2000
- Data di deposito
- 7 febbraio 2000
- Data di decisione
- 3 febbraio 2000
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:38
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 117 del 13 aprile 1988
Parametri
Massime
Massima n. 25171
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati), richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 7-13 dicembre 1999 dall'Ufficio centrale per il 'referendum' costituito presso la Corte di cassazione, in quanto la richiesta referendaria ha natura propositiva e non meramente abrogativa ed in quanto il quesito da sottoporre al corpo elettorale manca complessivamente di chiarezza. Infatti, sotto il primo profilo - premesso che, con la 'tecnica del ritaglio' non puo' essere perseguito l'effetto, proprio di un 'referendum' propositivo, di sostituire la disciplina investita dalla domanda referendaria con un'altra disciplina assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo, che il quesito ed il corpo elettorale non possono creare 'ex novo' ne' direttamente costruire; e che il quesito referendario investe una disciplina che, pur avendo ad oggetto gli atti e i comportamenti posti in essere da magistrati nell'esercizio delle loro funzioni e la conseguente responsabilita', assegna la preminenza all'azione diretta contro lo Stato sia per garantire l'interesse del cittadino alla riparazione risarcitoria, sia per determinare, in base ad una valutazione discrezionale, un punto di equilibrio tra tale interesse e la costituzionale esigenza di salvaguardare l'indipendenza e l'indefettibilita' della funzione giurisdizionale - la domanda referendaria tende ad affermare una responsabilita' civile dei magistrati piena e diretta, destinata a coesistere con la perdurante possibilita' di proporre un'azione rivolta contro lo Stato, e persegue tale scopo tanto attraverso la proposta di abrogazione popolare di interi articoli della legge, quanto mediante la tecnica del ritaglio, da singole disposizioni, di parole e locuzioni insuscettibili, isolatamente riguardate, di esprimere un qualsivoglia significato, sicche' il fine che i promotori si propongono, e che risulta oggettivato nella domanda referendaria, e' perseguito in modo contrario alla natura ablativa dell'istituto, tenuto conto che il quesito assume carattere propositivo e non di abrogazione parziale. Sotto il secondo profilo - posto che, quando l'abrogazione parziale venga perseguita mediante la soppressione dal testo normativo di singole parole, si accentua l'esigenza di garantire al popolo, nell'esercizio del suo potere sovrano, la possibilita' di una svolta chiara - la formulazione della domanda referendaria presenta numerosi elementi idonei ad ingenerare confusione nell'elettore (unificazione del regime di responsabilita' per tutti i soggetti che a vario titolo partecipano all'esercizio della funzione giurisdizionale; commistione dell'azione di regresso con quella di rivalsa; obiettiva incertezza sul 'dies a quo' per l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti del magistrato; responsabilita' diretta del magistrato per qualunque 'fatto' commesso nell'esercizio delle sue funzioni). - S. nn. 16/1978, 31, 34, 36, 39/1997, 13/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 7-13 dicembre 1999 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 3 febbraio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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