Corte costituzionale
Sentenza n. 378/2000
Corte cost., sent. 27 luglio 2000, n. 378
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 378/2000
- Data di deposito
- 27 luglio 2000
- Data di decisione
- 12 luglio 2000
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:378
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 2, legge della Regione Emilia Romagna n. 47 del 7 dicembre 1978
- art. 55, legge della Regione Emilia Romagna n. 47 del 7 dicembre 1978
- art. 5, comma 3, legge della Regione Emilia Romagna n. 47 del 7 dicembre 1978
- art. 15, legge della Regione Emilia Romagna n. 36 del 5 settembre 1988
Parametri
Massime
Massima n. 25647
Il piano territoriale paesistico regionale previsto dalla legge dalla Regione Emilia-Romagna 7 dicembre 1978, n. 47 - riconducibile alla categoria dei "piani urbanistici territoriali, con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali e inquadrato nei "piani territoriali stralcio relativi all'intero territorio regionale", qualificati "tematici" e che, come tale, puo' produrre non solo gli effetti propri di un piano territoriale di coordinamento urbanistico, volto ad orientare e condizionare (con direttive) l'azione dei soggetti pubblici, ma, per la parte contenente prescrizioni comportanti obblighi di carattere generale o particolare, risulta immediatamente operativo per i soggetti privati - non viene, con cio' in contrasto con i principi stabiliti nella legge urbanistica n. 1150 del 1942, in quanto il modello di regolazione del territorio ivi configurato, e' stato ormai sostituito da un sistema di pianificazione, che privilegia l'efficacia dei vincoli e il riconoscimento di effetti anticipati con l'adozione dei piani, rispetto alla stessa pianificazione definitiva e al perfezionamento dei vincoli stessi. Ne', nella previsione di detto piano, si ravvisa lesione dell'autonomia comunale in materia di programmazione urbanistica, poiche' la giustificazione dell'intervento regionale si rinviene nella tipologia stessa del piano "tematico" e nella natura delle prescrizioni, volte alla protezione di valori estetico-culturali ed ambientali, i quali esigono previsioni programmatiche (ma anche precettive) estese ad um ambito territoriale piu' vasto e con maggior rigore ed efficienza, rispetto alle valutazioni operate nell'ambito del comune, fermo restando che questo puo', nella sua autonomia, imporre limiti piu' rigorosi o aggiuntivi anche sui beni gia' tutelati. Ne', del pari, risulta leso il diritto di partecipazione dei comuni interessati nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici regionali, essendo previste dalla legge in esame possibilita' plurime di intervento comunale, che rendono congrua ed effettiva la loro partecipazione, tenuto anche conto della natura e delle finalita' delle prescrizioni per una tutela ambientale e culturale. Non ha, infine, rilievo, la mancata fissazione di un limite massimo di durata del vincolo, in relazione all'art. 2 della legge n. 1187 del 1968, in quanto si e' in presenza di previsioni non preordinate all'espropriazione e non comportanti una inedificabilita' assoluta. Non e' pertanto fondata, in riferimento agli artt. 117 e 128 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 5, terzo comma, e 6, secondo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 7 dicembre 1978, n. 47, nel testo introdotto dalla legge regionale 29 marzo 1980 n. 23, per quanto appunto attiene ai denunciati profili di immediata precettivita' e di prevalenza (sulle diverse destinazioni d'uso contenute negli strumenti urbanistici vigenti) attribuite ai piani territoriali stralcio ed, in particolare nel piano paesistico-regionale, nonche' degli artt. 15 della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36 e 55 della predetta legge regionale n. 47 del 1978, nella parte in cui, rispettivamente, prevedono l'applicazione delle misure di salvaguardia sulla domanda di rilascio di concessione edilizia quale conseguenza dell'adozione dei predetti piani e la protrazione in regime transitorio dei predetti effetti. - v. le sentenze n. 327/1990, n. 151/1986, n. 153/1986, n. 529/1995, n. 379/1994, n. 286/1997, n. 83/1997, n. 499/1988, n. 85/1998, 357/1998, n. 61/1994. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 5, terzo comma, e 6, secondo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 7 dicembre 1978, n. 47 (Tutela ed uso del territorio), nel testo introdotto dagli artt. 2 e 3 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 23 (Norme per l'acceleramento delle procedure relative agli strumenti urbanistici, nonché norme modificative ed integrative delle leggi regionali 31 gennaio 1975, n. 12, 24 marzo 1975, n. 18, 12 gennaio 1978, n. 2, 2 maggio 1978, n. 13, 1° agosto 1978, n. 26, 7 dicembre 1978, n. 47 e 13 marzo 1979, n. 7), nonché degli artt. 15 della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36 (Disposizioni in materia di programmazione e pianificazione territoriale), e 55 della predetta legge regionale n. 47 del 1978, sollevate, per violazione degli artt. 117 e 128 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, sede di Bologna, sezione seconda, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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