Corte costituzionale

Sentenza n. 37/2000

Corte cost., sent. 7 febbraio 2000, n. 37

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
37/2000
Data di deposito
7 febbraio 2000
Data di decisione
3 febbraio 2000
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Valerio Onida
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:37

Norme oggetto del giudizio

  • art. 192, comma 6, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
  • art. 190, comma 2, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
  • art. 191, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
  • art. 198, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
  • art. 1, legge n. 173 del 17 maggio 1995
  • art. 32, comma 7, legge n. 352 del 25 maggio 1970

Parametri

Massime

Massima n. 25169

E' ammissibile la richiesta di 'referendum popolare per l'abrogazione delle seguenti disposizioni o parti di disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e successive modificazioni: articolo 190, comma 2: <<Il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti e da queste a quelle puo' essere disposto, a domanda dell'interessato, solo quando il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, abbia accertato la sussistenza di attitudini alla nuova funzione>>; articolo 191; articolo 192, sesto comma, limitatamente alle parole <<,salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura>>; articolo 198, limitatamente alle parole <<Tali destinazioni possono avvenire, a giudizio del Ministro, tanto con le funzioni giudicanti, quanto con quelle requirenti, indipendentemente dalla qualifica posseduta dal magistrato.>>; richiesta dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il 'referendum' costituito presso la Corte di cassazione, con l'ordinanza in epigrafe. Infatti, in primo luogo, le disposizioni oggetto del quesito sono del tutto estranee alle categorie di leggi per le quali l'art. 75, secondo comma, Cost. preclude il ricorso all'abrogazione referendaria. In secondo luogo - dal momento che le disposizioni stesse concernono l'attuale disciplina, sostanziale e procedimentale, dei passaggi dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa in occasione dei trasferimenti di magistrati a domanda; e che la loro eventuale abrogazione non realizzerebbe un ordinamento caratterizzato da una vera e propria "separazione delle carriere" dei magistrati addetti alle funzioni giudicanti e rispettivamente a quelle requirenti (che richiederebbe una nuova organica disciplina, suscettibile di essere introdotta solo attraverso una complessa operazione legislativa, e non attraverso la semplice abrogazione di alcune disposizioni vigenti) - si puo' riconoscere, nel quesito, sia un carattere effettivamente abrogativo e non <<introduttivo>>, sia la sussistenza di una <<matrice razionalmente unitaria>>, consentendo di ritenerlo conforme, sotto questo aspetto, alla logica del 'referendum' abrogativo come <<strumento di genuina manifestazione della volonta' popolare>>. Infine, non puo' dirsi che il quesito investa disposizioni, il cui contenuto normativo essenziale sia costituzionalmente vincolato (cosi' da violare sostanzialmente il divieto di sottoporre a 'referendum' abrogativo norme della Costituzione o di altre leggi costituzionali), in quanto la Costituzione, pur considerando la magistratura come un unico <<ordine>>, soggetto ai poteri dell'unico Consiglio superiore (art. 104), non contiene alcun principio che imponga o al contrario precluda la configurazione di una carriera unica o di carriere separate fra i magistrati addetti rispettivamente alle funzioni giudicanti a a quelle requirenti, o che impedisca di limitare o di condizionare piu' o meno severamente il passaggio dello stesso magistrato, nel corso della sua carriera, dalle une alle altre funzioni. - S. nn. 16/1978, 18, 19 e 41/1997, 13/1999 red.: S. Di Palma

Massima n. 25170

Nel caso in cui l'Ufficio centrale per il 'referendum' presso la Corte di cassazione, nello stabilire la denominazione della richiesta di 'referendum' (da riprodurre nella parte interna della scheda di votazione) al fine dell'identificazione del suo oggetto, abbia attribuito al 'referendum' stesso un titolo non del tutto adeguato, ovvero eccedente, rispetto alla portata oggettiva delle abrogazioni proposte, e' la portata oggettiva del quesito, e non gia' la corrispondenza ad essa del titolo attribuito, che costituisce elemento decisivo per ritenere, da tale punto di vista, la ammissibilita' della richiesta di 'referendum' (v. massima A). red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione delle seguenti disposizioni o parti di disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e successive modificazioni: articolo 190, comma 2: "Il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti e da queste a quelle può essere disposto, a domanda dell'interessato, solo quando il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, abbia accertato la sussistenza di attitudini alla nuova funzione"; articolo 191; articolo 192, sesto comma, limitatamente alle parole ", salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura"; articolo 198, limitatamente alle parole "Tali destinazioni possono avvenire, a giudizio del Ministro, tanto con le funzioni giudicanti, quanto con quelle requirenti, indipendentemente dalla qualifica posseduta dal magistrato."; richiesta dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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