Corte costituzionale
Sentenza n. 34/2000
Corte cost., sent. 7 febbraio 2000, n. 34
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 34/2000
- Data di deposito
- 7 febbraio 2000
- Data di decisione
- 3 febbraio 2000
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:34
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, legge n. 74 del 12 aprile 1990
- art. 39, comma 4, nel testo risultante dalle successive modificazioni, legge n. 195 del 24 marzo 1958
- art. 5, legge n. 695 del 22 dicembre 1975
- art. 39, comma 1, legge n. 195 del 24 marzo 1958
- art. 2, legge n. 655 del 22 novembre 1985
- art. 27, comma 3, legge n. 195 del 24 marzo 1958
- art. 20, legge n. 1 del 3 gennaio 1981
- art. 39, comma 2, legge n. 195 del 24 marzo 1958
- art. 25, comma 14, legge n. 195 del 24 marzo 1958
- art. 18, legge n. 1 del 3 gennaio 1981
- art. 10, legge n. 74 del 12 aprile 1990
- art. 19, legge n. 1 del 3 gennaio 1981
- art. 7, legge n. 74 del 12 aprile 1990
Parametri
Massime
Massima n. 25168
E' ammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, degli artt. 25, comma 14, 27, comma 3, e 39, commi 1, 2 e 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo risultante dalle successive modificazioni, apportate dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dagli artt. 18, 19, e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, dall'art. 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655 e dagli artt. 7, 10 e 13 della legge 12 aprile 1990, n. 74; richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il 'referendum' costituito presso la Corte di cassazione. Infatti, nel quesito referendario non ricorre alcuno dei limiti preclusivi del ricorso al 'referendum' espressamente previsti dall'art. 75 Cost., sia perche' esso riguarda solo le norme che prevedono il voto di lista e la conseguente attribuzione dei seggi in base a quozienti e cifre elettorali riferiti alle liste, sicche' sono chiari il suo contenuto e gli effetti della proposta abrogazione (venendo meno il voto di lista, nel sistema normativo residua quello attribuito ai candidati, i quali sono proclamati eletti in base al maggior numero di voti ottenuti da ciascuno di essi: in tal modo, il Consiglio superiore della magistratura non rimarrebbe privo di norme elettorali che ne consentano in ogni tempo il rinnovo); sia perche' il quesito stesso e' diretto ad abrogare parzialmente la disciplina stabilita dal legislatore, senza sostituire ad essa una disciplina estranea allo stesso contesto normativo, sicche' si tratta di una abrogazione parziale, da ritenere ammissibile, e non della costruzione di una nuova norma mediante la saldatura di frammenti lessicali eterogenei, che caratterizzano un inammissibile quesito propositivo (il quale non rientra nello schema dell'art. 75 Cost., perche', anziche' far deliberare l'abrogazione anche solo parziale di una legge, sarebbe invece destinato a far costruire direttamente dal corpo elettorale una disciplina assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo). - S. nn. 29/1987, 28 e 36/1997, 13/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, degli artt. 25, comma 14, 27, comma 3, e 39, commi 1, 2 e 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo risultante dalle successive modificazioni, apportate dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dagli artt. 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, dall'art. 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655 e dagli artt. 7, 10 e 13 della legge 12 aprile 1990, n. 74; richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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