Corte costituzionale

Sentenza n. 336/2000

Corte cost., sent. 24 luglio 2000, n. 336

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
336/2000
Data di deposito
24 luglio 2000
Data di decisione
12 luglio 2000
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:336

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 2, legge n. 143 del 2 marzo 1949

Parametri

Massime

Massima n. 25608

E' ammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143, nella parte in cui prevede che, nell'ipotesi di recesso del cliente dal rapporto di opera intellettuale, rimane salvo il diritto del professionista, ingegnere o architetto, al risarcimento degli eventuali maggiori danni quando la <<sospensione>> non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso. Ai fini della rilevanza e', infatti, sufficiente che il giudice rimettente abbia individuato la norma che disciplina la domanda risarcitoria, non essendo necessario che egli anticipi il proprio giudizio circa la concreta esistenza, nella specie, di un danno risarcibile. Va disattesa, pertanto, l'eccezione di inammissibilita' della questione sollevata dall'Avvocatura dello Stato.

Massima n. 25609

Correttamente il giudice 'a quo' ha individuato nel secondo comma, anziche' nel primo comma, dell'art. 10 della legge n. 143 del 1949, la norma su cui si appuntano le censure di costituzionalita', e che prevede, sia pure mediante richiamo al successivo art. 18, il diritto al risarcimento del danno nell'ipotesi di recesso del committente dal rapporto di opera intellettuale; infatti il dubbio di costituzionalita' si incentra sul rilievo che solamente agli ingegneri e architetti, a differenza di altri professionisti, sarebbe consentito di ottenere il risarcimento del danno anche nell'ipotesi di incolpevole recesso del committente.

Massima n. 25610

Secondo un'appropriata lettura dell'art. 10, secondo comma, della legge n. 143 del 1949, la disciplina da esso dettata in ordine alla maggiorazione del compenso ed alla pretesa risarcitoria per eventuali maggiori danni del professionista, ingegnere o architetto, in caso di recesso del committente dal contratto di prestazione di opera intellettuale, non deroga alle regole generali civilistiche, ne' viola, conseguentemente, il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.). Infatti, da tale disciplina puo' ricavarsi che la maggiorazione del 25 per cento della tariffa in caso di revoca dell'incarico non e' ingiustificata; che il risarcimento del danno non puo' essere liquidato in assenza di una condotta colpevole del committente; e che non e' consentito il cumulo di indennita' (prevista dal primo comma dell'art. 10) e risarcimento, ove questo sia maggiore. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Potenza, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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