Corte costituzionale

Sentenza n. 33/2000

Corte cost., sent. 7 febbraio 2000, n. 33

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
33/2000
Data di deposito
7 febbraio 2000
Data di decisione
3 febbraio 2000
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:33

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 277 del 4 agosto 1993
  • legge n. 534 del 20 dicembre 1993
  • art. 1, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 4, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 21, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 73, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 23, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 42, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 14, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 79, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 22, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 81, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 68, comma 3, 'bis', decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 85, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 68, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 86, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 20, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 22, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 77, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 20, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 14, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 59, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 24, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 68, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 20, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 58, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 71, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 16, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 30, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 67, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 31, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 1, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 18, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 20, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 25, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 83, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 58, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 79, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 17, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 20, comma 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 75, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 14, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 71, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 40, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 41, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 19, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 20, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 53, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 45, comma 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 86, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 72, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 74, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 72, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 31, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 22, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 42, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 23, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 25, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 20, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 58, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 74, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 84, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 68, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 18, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 18, 'bis', decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 48, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 26, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 41, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957

Parametri

Massime

Massima n. 25138

Le richieste di 'referendum' popolare per l'abrogazione di alcuni articoli e parti di articoli del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (contenente norme per la elezione della Camera dei deputati), nel testo risultante dalle successive modificazioni e integrazioni, apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 - richieste dichiarate conformi a legge e concentrate in un unico quesito con ordinanze 7 e 21 dicembre dell'Ufficio centrale per il 'referendum' presso la Corte di cassazione, con la denominazione "Elezione della Camera dei deputati, abolizione del voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi" - devono essere dichiarate ammissibili. In proposito, infatti, e' sufficiente far richiamo alla sentenza n. 13 del 1999, con la quale un quesito del tutto identico fu gia' ritenuto dalla Corte ammissibile, e dalla quale non sussistono motivi per discostarsi, ed ai principi nella sentenza stessa individuati - e che anche stavolta vanno riconosciuti osservati - riguardo ai requisiti di matrice unitaria e di omogeneita' dei quesiti referendari; alle caratteristiche proprie della materia elettorale; alla esigenza di poter sempre disporre in tale materia di una normativa operante; al riferimento al dettato del testo della Costituzione quale risulta dalla votazione finale del 27 dicembre 1947 e dalla promulgazione. Mentre anche in questa occasione puo' escludersi, in particolare, che il 'referendum' in questione abbia carattere surrettiziamente propositivo, giacche', abrogando parzialmente la disciplina stabilita dal legislatore, per cio' che attiene alla ripartizione del 25% dei seggi, esso non la sostituisce con un'altra disciplina assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo - disciplina che, va ribadito, ne' il quesito ne' il corpo elettorale possono creare 'ex novo' o direttamente costruire - ma "utilizza un criterio specificamente esistente (sia pure residuale) e rimasto in via di normale applicazione nella specifica parte di risulta dalla legge oggetto del 'referendum' (art. 77, n. 3)". - V. S. n. 13/1999 (gia' citata nel testo) ed inoltre S. nn. 26/1997, 47/1991, 16/1978, 429/1995, 107/1996, 32/1993, 29/1987, 47/1991 e 36/1997. Riguardo alla ritualita', anche in questo giudizio riconosciuta, del deposito di memorie e illustrazione orale delle stesse da parte di soggetti diversi dai presentatori della richiesta di 'referendum' e dal Presidente del Consiglio, n. S. n. 31/2000. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibili le richieste di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), nel testo risultante dalle successive modificazioni ed integrazioni, apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 (Norme per l'elezione della Camera dei deputati) e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 (Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361), richieste dichiarate conformi a legge e concentrate in un unico quesito con le ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione 7 e 21 dicembre 1999.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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