Corte costituzionale
Sentenza n. 33/2000
Corte cost., sent. 7 febbraio 2000, n. 33
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 33/2000
- Data di deposito
- 7 febbraio 2000
- Data di decisione
- 3 febbraio 2000
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:33
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 277 del 4 agosto 1993
- legge n. 534 del 20 dicembre 1993
- art. 1, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 4, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 21, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 73, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 23, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 42, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 14, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 79, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 22, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 81, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 68, comma 3, 'bis', decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 85, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 68, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 86, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 20, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 22, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 77, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 20, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 14, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 59, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 24, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 68, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 20, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 58, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 71, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 16, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 30, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 67, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 31, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 1, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 18, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 20, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 25, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 83, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 58, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 79, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 17, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 20, comma 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 75, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 14, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 71, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 40, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 41, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 19, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 20, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 53, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 45, comma 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 86, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 72, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 74, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 72, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 31, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 22, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 42, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 23, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 25, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 20, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 58, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 74, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 84, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 68, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 18, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 18, 'bis', decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 48, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 26, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 41, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
Parametri
- art. 2, comma 1, legge costituzionale n. 1 del 11 marzo 1953
- art. 75, Costituzione
Massime
Massima n. 25138
Le richieste di 'referendum' popolare per l'abrogazione di alcuni articoli e parti di articoli del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (contenente norme per la elezione della Camera dei deputati), nel testo risultante dalle successive modificazioni e integrazioni, apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 - richieste dichiarate conformi a legge e concentrate in un unico quesito con ordinanze 7 e 21 dicembre dell'Ufficio centrale per il 'referendum' presso la Corte di cassazione, con la denominazione "Elezione della Camera dei deputati, abolizione del voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi" - devono essere dichiarate ammissibili. In proposito, infatti, e' sufficiente far richiamo alla sentenza n. 13 del 1999, con la quale un quesito del tutto identico fu gia' ritenuto dalla Corte ammissibile, e dalla quale non sussistono motivi per discostarsi, ed ai principi nella sentenza stessa individuati - e che anche stavolta vanno riconosciuti osservati - riguardo ai requisiti di matrice unitaria e di omogeneita' dei quesiti referendari; alle caratteristiche proprie della materia elettorale; alla esigenza di poter sempre disporre in tale materia di una normativa operante; al riferimento al dettato del testo della Costituzione quale risulta dalla votazione finale del 27 dicembre 1947 e dalla promulgazione. Mentre anche in questa occasione puo' escludersi, in particolare, che il 'referendum' in questione abbia carattere surrettiziamente propositivo, giacche', abrogando parzialmente la disciplina stabilita dal legislatore, per cio' che attiene alla ripartizione del 25% dei seggi, esso non la sostituisce con un'altra disciplina assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo - disciplina che, va ribadito, ne' il quesito ne' il corpo elettorale possono creare 'ex novo' o direttamente costruire - ma "utilizza un criterio specificamente esistente (sia pure residuale) e rimasto in via di normale applicazione nella specifica parte di risulta dalla legge oggetto del 'referendum' (art. 77, n. 3)". - V. S. n. 13/1999 (gia' citata nel testo) ed inoltre S. nn. 26/1997, 47/1991, 16/1978, 429/1995, 107/1996, 32/1993, 29/1987, 47/1991 e 36/1997. Riguardo alla ritualita', anche in questo giudizio riconosciuta, del deposito di memorie e illustrazione orale delle stesse da parte di soggetti diversi dai presentatori della richiesta di 'referendum' e dal Presidente del Consiglio, n. S. n. 31/2000. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibili le richieste di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), nel testo risultante dalle successive modificazioni ed integrazioni, apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 (Norme per l'elezione della Camera dei deputati) e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 (Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361), richieste dichiarate conformi a legge e concentrate in un unico quesito con le ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione 7 e 21 dicembre 1999.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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