Corte costituzionale
Sentenza n. 321/2000
Corte cost., sent. 21 luglio 2000, n. 321
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 321/2000
- Data di deposito
- 21 luglio 2000
- Data di decisione
- 11 luglio 2000
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:321
Norme oggetto del giudizio
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, norme integrative giudizi davanti alla Corte cost
- deliberazione della Camera dei deputati del 7 luglio 1998
Parametri
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 68, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 95
Nell'ipotesi in cui il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sia promosso dall'autorita' giudiziaria, l'atto introduttivo del giudizio in forma di ordinanza, anziche' in quella del ricorso come prescritto dalle norme, e' idoneo a promuovere il giudizio per conflitto tutte le volte in cui esso corrisponda, nel contenuto, al ricorso quale disciplinato dalla legge. Corrispondenza che non viene contestata nel caso di specie, salvo per quanto riguarda la mancata sottoscrizione dell'atto da parte di tutti i membri del Collegio giudicante, la quale, peraltro, non contraddice la regola generale per la quale l'atto introduttivo del conflitto promosso da un organo collegiale deve essere sottoscritto da chi lo rappresenta, vale a dire dal suo presidente. - V. anche sentenza n. 10/2000.
Massima n. 25588
Ai fini dell'ammissibilita' del ricorso per conflitto tra poteri dello Stato, occorre la puntuale indicazione, da parte del ricorrente - come, nella specie, e' avvenuto -, dell'atto in relazione al quale e' sorto il conflitto. Va, pertanto, respinta l'eccezione di inammissibilita' del ricorso proposto dal Tribunale di Reggio Calabria, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera di insindacabilita' adottata da quest'ultima il 7 luglio 1998; eccezione basata sulla mancata esposizione, nel ricorso, del contenuto e delle circostanze delle dichiarazioni del parlamentare relativamente alle quali la Camera dei deputati ha dichiarato l'insindacabilita'.
Massima n. 25591
Nel conflitto tra poteri dello Stato, promosso dall'autorita' giudiziaria nei confronti di un ramo del Parlamento - nella specie, dal Tribunale di Reggio Calabria, nei confronti della Camera dei deputati -, l'onere di indicare la norma costituzionale che regola la materia delimitando le attribuzioni costituzionali in discussione, secondo la previsione dell'art. 26 delle norme integrative e dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, puo' ritenersi adempiuto con l'indicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, in quanto, essendo tale disposizione posta al confine tra protezione del parlamentare e ambito della giurisdizione, ogni estensione non consentita dell'una ridonda automaticamente in lesione della sfera di attribuzioni dell'altro e viceversa. Di conseguenza, non puo' essere accolta l'eccezione d'inammissibilita' basata sull'assunto della mancata esposizione delle ragioni del conflitto derivante dall'omessa indicazione delle norme costituzionali identificative delle attribuzioni giurisdizionali difese in giudizio.
Massima n. 25592
Perche' possa applicarsi la prerogativa parlamentare prevista dal primo comma dell'art. 68 della Costituzione anche alle dichiarazioni rese da un membro del Parlamento a un organo di informazione, dunque rilasciate al di fuori di attivita' parlamentari tipiche e ciononostante riconducibili o inerenti alla funzione parlamentare, distinguendole cosi' da quelle che ricadono nel diritto comune a tutti i cittadini, non basta la semplice comunanza di argomenti, oggetto di attivita' parlamentari tipiche e di dichiarazioni fatte al di fuori di esse, ne' basta la riconducibilita' di queste ultime dichiarazioni a un medesimo "contesto politico". Occorre invece che la dichiarazione possa essere qualificata come "espressione di attivita' parlamentare", il che normalmente accade se e in quanto sussista una sostanziale corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio delle attivita' parlamentari tipiche svolte in Parlamento e le opinioni gia' espresse nell'ambito di queste ultime. E dal momento che, nel caso che ha dato luogo al conflitto all'esame, sussiste sostanziale corrispondenza tra le considerazioni svolte, in occasione di una trasmissione televisiva, dal deputato Matacena e sue precedenti affermazioni fatte in sede di esercizio di specifiche funzioni parlamentari (interrogazione dell'11 ottobre 1994), spetta alla Camera dei deputati affermare l'insindacabilita' ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle dichiarazioni espresse dal deputato Matacena, secondo quanto deliberato dall'Assemblea della Camera il 7 luglio 1998 in relazione al procedimento penale per reati di diffamazione aggravata a carico dello stesso deputato. - Per l'ammissibilita' del conflitto, v. ordinanza n. 414/1999. - In ordine a dichiarazioni identificabili come espressione di attivita' parlamentare, cfr. anche sentenze nn. 10, 11, 56 e 58/2000; n. 329/1999 nonche' n. 375/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta alla Camera dei deputati affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle dichiarazioni espresse dal deputato Amedeo Matacena, secondo quanto deliberato dall'Assemblea della Camera in data 7 luglio 1998.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il relatore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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