Corte costituzionale
Sentenza n. 320/2000
Corte cost., sent. 21 luglio 2000, n. 320
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 320/2000
- Data di deposito
- 21 luglio 2000
- Data di decisione
- 11 luglio 2000
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:320
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 9 dicembre 1998
Parametri
- art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 25585
E' idoneo a promuovere il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato l'atto introduttivo del giudizio emesso dall'autorita' giudiziaria nella forma dell'ordinanza, anziche' in quella del ricorso, prescritta dalle norme (artt. 37, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), tutte le volte in cui esso corrisponda nel contenuto - come e' dato riscontrare nella specie - al ricorso quale disciplinato dalla legge. Va respinta, pertanto, l'eccezione di irricevibilita' del ricorso proposto (con ordinanza) dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, per conflitto d'attribuzione nei confronti della Camera dei deputati. - V. anche sentenza n. 10/2000.
Massima n. 25586
Nel conflitto tra poteri dello Stato, che oppone l'autorita' giudiziaria a un ramo del Parlamento - nella specie, promosso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria nei confronti della Camera dei deputati - l'onere di indicare la norma costituzionale che regola la materia delimitando le attribuzioni costituzionali in discussione, secondo la previsioe dell'art. 26 delle norme integrative e dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, puo' ritenersi adempiuto con l'indicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, in quanto, essendo tale disposizione posta al confine tra protezione del parlamentare e ambito della giurisdizione, ogni estensione non consentita dell'una ridonda automaticamente in lesione della sfera di attribuzioni dell'altro e viceversa. Di conseguenza, non puo' essere accolta l'eccezione d'inammissibilita' basata sull'assunto della mancata esposizione delle ragioni del conflitto derivante dall'omessa indicazione delle norme costituzionali identificative delle attribuzioni giurisdizionali difese in giudizio.
Massima n. 25587
Al fine dell'applicabilita' della speciale garanzia prevista dal primo comma dell'art. 68 Cost. alle dichiarazioni rilasciate da membri del Parlamento al di fuori di attivita' parlamentari tipiche - nella specie, da un deputato a un organo di stampa - e ciononostante riconducibili o inerenti alla funzione parlamentare, distinguendole cosi' da quelle che ricadono nel diritto comune a tutti i cittadini, non basta la semplice comunanza di argomenti, oggetto di attivita' parlamentari tipiche e di dichiarazioni fatte al di fuori di esse, ne' basta la riconducibilita' di queste ultime dichiarazioni a un medesimo "contesto politico". Occorre invece che la dichiarazione possa essere qualificata come "espressione di attivita' parlamentare", il che normalmente accade se e in quanto sussista una sostanziale corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio delle attivita' parlamentari tipiche svolte in Parlamento e le opinioni gia' espresse nell'ambito di queste ultime. E dal momento che sussiste sostanziale corrispondenza tra il contenuto delle dichiarazioni affidate alla stampa dal deputato Matacena e il contenuto di atti parlamentari precedenti - in particolare, considerando l'interrogazione da lui presentata il 31 luglio 1996 -, spetta alla Camera dei deputati affermare l'insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle dichiarazioni espresse dal deputato Matacena, secondo quanto deliberato dall'Assemblea della Camera il 9 dicembre 1998 in relazione al procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa, pendente presso l'ufficio giudiziario ricorrente. - Per l'ammissibilita' del conflitto, v. ordinanza n. 319/1999. - In ordine a dichiarazioni identificabili come espressione di attivita' parlamentare, cfr. anche sentenze nn. 10 e 11/2000 e 56 e 58/2000; 329/1999, nonche' n. 375/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta alla Camera dei deputati affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle dichiarazioni espresse dal deputato Amedeo Matacena, secondo quanto deliberato dall'Assemblea della Camera in data 9 dicembre 1998.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il relatore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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