Corte costituzionale
Sentenza n. 32/2000
Corte cost., sent. 7 febbraio 2000, n. 32
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 32/2000
- Data di deposito
- 7 febbraio 2000
- Data di decisione
- 3 febbraio 2000
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:32
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 157 del 3 giugno 1999
- art. 3, legge n. 157 del 3 giugno 1999
- art. 1, legge n. 157 del 3 giugno 1999
Parametri
- art. 2, comma 1, legge costituzionale n. 1 del 11 marzo 1953
- art. 75, Costituzione
Massime
Massima n. 25137
Sono ammissibili le richieste di 'referendum' popolare per l'abrogazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, dichiarate legittime e concentrate in un unico quesito, con la denominazione "Rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie", con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale costituito presso la Corte di cassazione. Le disposizioni indicate contengono infatti (artt. 1 e 2) la disciplina del rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici nelle campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonche' del rimborso delle spese sostenute dai comitati promotori di 'referendum' abrogativi, e prescrivono (art. 3) la destinazione di una quota parte delle somme ricevute alla promozione della partecipazione politica delle donne. E poiche' nella restante parte della legge, oltre alla previsione di agevolazioni per le erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici, si hanno solo disposizioni transitorie (per regolare le situazioni pendenti formatesi sotto la precedente legge 2 gennaio 1997, n. 2) e di copertura finanziaria, se ne deve concludere che quelle oggetto del quesito referendario costituiscono un corpo normativo omogeneo, all'interno della legge che le contiene, e come taluni si prestano ad essere investite dalla formulata pretesa di abrogazione parziale. Ne' esistono limiti ed impedimenti costituzionali - derivanti esplicitamente dall'art. 75 Cost., o implicitamente dal sistema costituzionale di cui esso fa parte - invocabili nella specie.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibili le richieste di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), dichiarate legittime e concentrate in un unico quesito, con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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