Corte costituzionale

Sentenza n. 31/2000

Corte cost., sent. 7 febbraio 2000, n. 31

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
31/2000
Data di deposito
7 febbraio 2000
Data di decisione
3 febbraio 2000
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:31

Norme oggetto del giudizio

  • decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998

Parametri

  • art. 33, legge n. 352 del 25 maggio 1970
  • art. 2, legge costituzionale n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 2, comma 1, legge costituzionale n. 1 del 11 marzo 1953
  • art. 33, legge n. 252 del 25 maggio 1970
  • art. 75, Costituzione
  • art. 2, legge costituzionale n. 1 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 25142

Dalla disciplina del controllo sull'ammissibilita' delle richieste di 'referendum' abrogativo adottata, in base all'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, dall'art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, risulta che il procedimento di fronte alla Corte costituzionale, ivi previsto, si attiva automaticamente e del tutto indipendentemente dall'interesse di soggetti esterni, quale mera conseguenza della comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il 'referendum'; che non esistono domande giudiziali su cui la Corte debba provvedere e che, a differenza di quanto e' disposto per gli altri giudizi innanzi alla Corte costituzionale, non v'ha luogo a costituzione di parti, dovendo escludersi che posizione di parte assumano i delegati o presentatori e il Presidente del Consiglio solo perche' ad essi si riconosce espressamente il potere di presentare memorie che entrano a far parte degli atti del procedimento. E poiche', inoltre, nulla la legge dice circa la possibilita' che tali soggetti siano ammessi ad illustrare oralmente, davanti alla Corte convocata per la decisione, il contenuto delle memorie, costituisce solo una prassi, di per se' non obbligatoria, sebbene conforme all'esigenza di dare accesso ad argomentazioni non irrilevanti ai fini del decidere, quella - invalsa a partire dal giudizio di ammissibilita' deciso con la sentenza n. 16 del 1978 - di consentire che cio' avvenga, sul presupposto che, anche se il citato art. 33 della legge n. 352 del 1970 - come riconosciuto sin dalla sentenza n. 10 del 1972 - garantirebbe comunque, pur senza tale ulteriore facolta', "le condizioni necessarie e sufficienti per un legittimo contraddittorio", il silenzio da esso serbato al riguardo non valesse divieto. - V. S. nn. 16/1978 e 10/1972 (gia' citate nel testo).

Massima n. 25143

Riguardo al procedimento per il controllo di ammissibilita', da parte della Corte costituzionale, delle richieste di 'referendum' abrogativo, disciplinato, in base all'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, dall'art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per lo stesso ordine di considerazioni - e cioe' che il silenzio della legge in proposito non valga divieto - che ha indotto la Corte, nella prassi invalsa con il giudizio deciso con la sentenza n. 16 del 1978, a permettere ai delegati o presentatori della richiesta referendaria e al Presidente del Consiglio, nonostante che ad essi la legge riconosca espressamente solo la facolta' di presentare memorie, anche di illustrarle, deve ritenersi che, allo stesso fine su cui tale prassi si basa, possa consentirsi l'accesso ad argomentazioni potenzialmente rilevanti per la decisione, provenienti anche da soggetti diversi dai suddetti delegati o presentatori e dal Presidente del Consiglio, nonostante che riguardo ad essi nulla nella legge si dica - ammettendo gli stessi, senza che con cio' essi assumano la posizione di "parti intervenienti", a presentare memorie e altresi' ad illustrarle. Purche', beninteso, non si pregiudichi, nei singoli casi, lo svolgimento del controllo di ammissibilita', che deve tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita. (Nella specie, nel giudizio di ammissibilita' sulla richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in materia di immigrazione e condizione dello straniero, la Corte, alla stregua dei su enunciati principi, ha ritenuto che non vi fosse ragione per escludere l'ammissione delle memorie presentate da soggetti privati diversi dai delegati o presentatori della richiesta - quali le associazioni "Progetto diritti", "Servizio legale immigrati" ed altri - e la loro illustrazione in camera di consiglio). - In precedenza, in senso contrario, ma sul presupposto che la impossibilita', tuttora pacifica, di considerare i soggetti in questione "parti intervenienti", costituisse una insuperabile preclusione, S. nn. 38/1997, 32/1997, 37/1993, 33/1993, 32/1993, 47/1991, 64/1990, 63/1990, 28/1997, 27/1981. V. anche la precedente massima A. red.: S. Pomodoro

Massima n. 25144

E' inammissibile, per il rilevato contrasto con norme di trattati internazionali sottoscritti dall'Italia, la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione dell'intero testo unico approvato con d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 7-13 dicembre 1999 dell'Ufficio centrale per il 'referendum' costituito presso la Corte di cassazione, con la denominazione "Immigrazione e condizione dello straniero". In base al cosiddetto "Acquis di Schengen - che ricomprende convenzioni, protocolli e dichiarazioni immediatamente applicabili ai tredici Paesi membri dell'Unione europea per effetto del protocollo B, artt. 1 e 2, del Trattato di Amsterdam (ratificato e reso esecutivo con la legge 16 giugno 1998, n. 209) - i singoli Stati aderenti hanno assunto infatti numerosi obblighi in materia di controlli al passaggio delle frontiere interne, di transito dei cittadini extracomunitari che si rechino in altro Paese contraente o di attraversamento delle frontiere esterne e, infine, in tema di sanzioni penali nei confronti di chi favorisce l'immigrazione clandestina. E sebbene l'art. 2, comma 2, del Protocollo sull'art. J.7 del trattato sull'Unione europea, allegato al trattato di Amsterdam, riservi al Consiglio, fondandosi sulle "pertinenti disposizioni dei trattati, la base giuridica di ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono "lo 'Acquis' di Schengen", non v'ha dubbio che gli artt. 5, 6 e 27 della Convenzione dell'accordo di Schengen costituiscano espressione di un preciso indirizzo normativo, rigidamente vincolante, al quale il nostro legislatore non potrebbe sottrarsi. In questo quadro normativo, percio', l'eventuale abrogazione delle norme del d.lgs. n. 286 del 1998 - che per effetto delle abrogazioni disposte dall'art. 47 dello stesso testo unico sono le uniche che attualmente regolano, nel nostro ordinamento interno, le suddette materie, ed in alcune delle quali, oltretutto, si riflettono valori fondamentali della nostra Carta costituzionale - renderebbe l'Italia inadempiente ai suoi obblighi, con conseguente applicabilita', nel caso, dei principi costantemente affermati dalla Corte, secondo cui, ai sensi dell'art. 75 Cost., non si puo' svolgere 'referendum' abrogativo sulle leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e quindi anche sulle altre disposizioni normative che - come quelle su richiamate - producano effetti collegati in modo cosi' stretto all'ambito di operativita' di tali leggi, tanto da doversene ritenere implicita, nel sistema, la esclusione dalla consultazione popolare. - Riguardo ai principi su richiamati ex art. 75 Cost., v. S. nn. 27/1997, 63/1990, 25/1987, 30/1981 e 31/1981. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), dichiarata legittima, con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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